Appalto illecito e retribuzioni dovute dalla messa in mora nonostante ricorso nullo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20722 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di appalto di manodopera dichiarato illecito, l’obbligo retributivo del datore di lavoro effettivo decorre dalla messa in mora, che si realizza con l’offerta delle energie lavorative. Tale offerta può essere contenuta già nell’atto introduttivo del giudizio con cui il lavoratore chiede l’accertamento dell’illecito e la riammissione in servizio, anche se quell’atto sia poi dichiarato nullo come domanda giudiziale: esso conserva efficacia di atto di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione. Le somme dovute hanno natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente inoperatività della compensatio lucri cum damno rispetto a quanto percepito per rapporti di lavoro diversi.

Il Fatto

La lavoratrice aveva ottenuto, con separato giudizio, l’accertamento dell’illegittimità dell’appalto e la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società committente, per il carattere fittizio dell’interposizione dell’appaltatrice. Su tale accertamento aveva fondato la domanda monitoria per i compensi maturati in un arco pluriennale, dalla messa in mora della società debitrice.

Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione, ma la Corte d’appello, in riforma, l’aveva accolta: secondo il giudice del gravame il diritto alle retribuzioni sorgeva dalla messa in mora, ravvisata nella dichiarazione contenuta nel ricorso introduttivo del primo giudizio. La società ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’obbligo retributivo non potesse prescindere dall’offerta della prestazione e che il ricorso, dichiarato nullo, non valesse a costituirla in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, che non regola le conseguenze del mancato ripristino del rapporto, e richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata già fissata dalle Sezioni Unite n. 2990/2018. Quando il rapporto non è ripristinabile per fatto imputabile al datore, questi deve corrispondere le retribuzioni a partire dall’offerta della prestazione, superandosi la stretta sinallagmaticità del rapporto in relazione agli artt. 3, 36 e 41 Cost.

Il Collegio osserva che l’atto introduttivo del giudizio, pur invalido come domanda e inidoneo a effetti processuali, può valere come atto di costituzione in mora e avere efficacia interruttiva della prescrizione, se per contenuto e finalità si sostanzi in una richiesta scritta di adempimento. Nel caso di specie la Corte d’appello ha compiuto un accertamento di fatto che non risulta adeguatamente censurato e non è rivedibile in sede di legittimità.

Quanto alla deduzione di detrazione di somme percepite per altri rapporti, la Corte rileva che le somme dovute hanno natura retributiva e non risarcitoria: non opera quindi la compensatio lucri cum damno. Il richiamo all’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 concerne i pagamenti effettuati dall’appaltatore, non quelli di soggetti terzi legati al lavoratore da autonome obbligazioni.

Ne deriva il rigetto del ricorso, con conferma della statuizione di merito e condanna della ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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