Revocazione ex art 391-bis per errore di percezione e non iuris (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21107 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è ravvisabile l’ipotesi di revocazione di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. quando la sentenza impugnata abbia correttamente individuato e descritto la fattispecie in conformità agli atti di causa. Il dedotto errore del giudice che riguardi norme giuridiche o precedenti giurisprudenziali non integra l’errore di percezione, ma l’error iuris, con la conseguenza che le censure sull’asserita inconferenza del precedente richiamato si traducono in inammissibili contestazioni del merito della pretesa. La falsa percezione delle norme, anche se indotta da un’errata percezione delle interpretazioni fornite da precedenti indirizzi, resta estranea al perimetro del rimedio revocatorio.
Il Fatto
Tre dipendenti del Ministero della salute, con la qualifica di dirigenti farmaciste di seconda fascia non appartenenti al ruolo sanitario, avevano agito per ottenere le somme spettanti ai sensi dell’art. 7 della legge n. 362 del 1999 e degli accordi sindacali attuativi. La domanda era stata accolta in appello con riconoscimento della fondatezza della pretesa. Adita la Cassazione, il ricorso del Ministero era stato accolto con ordinanza che aveva respinto l’originaria domanda di merito, sul rilievo, fra l’altro, della disapplicazione dell’indennità disposta dall’art. 67, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 133 del 2008.
Le lavoratrici hanno allora proposto ricorso per revocazione avverso quella pronuncia, deducendo che il Collegio, per mera svista o errore materiale, non avrebbe colto la situazione descritta nella sentenza d’appello e avrebbe applicato un principio non attinente al caso, riferito a lavoratori privi della qualifica dirigenziale. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettura dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione per verificare la dedotta svista. Il riscontro è negativo: la fattispecie risulta correttamente individuata e descritta nei termini riportati nella sentenza d’appello e sintetizzati nel ricorso. Le ricorrenti erano, nella stessa pronuncia impugnata, qualificate come dirigenti farmaciste di seconda fascia del Ministero non appartenenti al ruolo sanitario, e la domanda accolta in appello era quella di riconoscimento delle somme spettanti ai sensi dell’art. 7 della legge n. 362 del 1999 e degli accordi attuativi.
La Corte sottolinea che l’ordinanza aveva dato conto anche della ratio del beneficio, richiamando la finalità di incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale, e dell’unico motivo di ricorso del Ministero, articolato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 362 del 1999 e delle disposizioni contrattuali richiamate. Ne consegue che non è ravvisabile la svista o l’erronea ricognizione in fatto posta a fondamento della richiesta.
Questo solo rilievo esclude la configurabilità dell’ipotesi di revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. Le ulteriori argomentazioni sull’asserita inconferenza del precedente si collocano invece al di fuori del perimetro di astratta applicazione del rimedio e si palesano come inammissibili censure alla valutazione di merito della pretesa.
La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 6-5, 21/02/2020, n. 4584, secondo cui è inammissibile il ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. quando il dedotto errore riguardi norme giuridiche: la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione delle interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme, riconducibile alla falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, riconducibile alla violazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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