Confondibilità tra marchi e valutazione globale d’impressione (Cass. civ. Sez. I n. 14680 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice di merito sulla confondibilità dei segni in caso di affinità dei prodotti non può essere compiuto in via analitica, mediante il solo esame separato di ogni singolo elemento, ma deve svolgersi in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi grafici e visivi salienti. Il raffronto va condotto secondo un’impressione d’insieme che prescinde dall’attento esame comparativo e si fonda sulla percezione mnemonica del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente avveduto. L’accertamento così compiuto integra un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. La pacifica coesistenza poliennale tra i segni, unita a precisi elementi di differenziazione, può radicare nel pubblico la consapevolezza della diversa provenienza dei prodotti ed escludere il rischio di confusione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare dei marchi anteriori «PAM», si era opposta alla registrazione del marchio «PIM» richiesta da altra società per la classe 35. La Commissione dei ricorsi, in riforma della decisione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, ha disposto la prosecuzione dell’iter di registrazione, escludendo il rischio confusorio tra i segni.
Avverso tale pronuncia la società titolare dei marchi anteriori ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e, nel merito, la violazione della disciplina sul rischio di confusione. Hanno resistito con controricorso la società richiedente la registrazione e il Ministero competente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso, muovendo dalla delimitazione dell’ambito del proprio sindacato. Richiamando le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e le successive Sez. I n. 6758 del 2022 e n. 13977 del 2019, ha ricordato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, soltanto quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
Nel caso concreto la pronuncia impugnata esponeva il contenuto del provvedimento dell’Ufficio, i motivi di impugnazione della ricorrente e le ragioni dell’accoglimento: essa, pertanto, non era affetta dal vizio denunciato.
Sul nucleo sostanziale, la Corte ha riaffermato che la confondibilità va accertata con valutazione globale e sintetica, condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori. Il raffronto deve avvenire tra il marchio guardato e il ricordo mnemonico dell’altro, poiché il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di un confronto diretto (Sez. I n. 39764 del 2021; n. 12566 del 2021). Il criterio è coerente con l’insegnamento della Corte di giustizia (C-251/95 Sabel; C-342/97 Lloyd).
Tale valutazione, ha precisato la Corte, integra un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità quando la motivazione sia immune da vizi. Le censure della ricorrente non si confrontavano con il criterio effettivamente adottato dalla Commissione e risultavano perciò prive di aderenza al decisum, con conseguente inammissibilità.
Quanto al carattere distintivo dei marchi anteriori, la Corte ha ribadito che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più il marchio anteriore è distintivo, godendo i segni notori di una tutela più ampia (C-39/97 Canon). La Commissione aveva tuttavia tenuto conto del carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori in forza dell’uso e della notorietà.
Infine, la Corte ha escluso che la Commissione avesse applicato l’istituto della convalidazione del marchio. Il richiamo al preuso del segno servì unicamente a rilevare che la sua pacifica e poliennale coesistenza con i marchi anteriori, in ambito nazionale e accompagnata da precisi elementi di differenziazione, radicava nel pubblico la consapevolezza della diversa provenienza dei prodotti, escludendo il rischio confusorio. L’accertamento sulla coesistenza e l’assenza di episodi di confusione sfuggono al sindacato di legittimità.
Nota della Redazione
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