Sanzioni all’amministratore di fatto della società cartiera e limiti dell’art. 7 d.l. (Cass. civ. Sez. V n. 21109 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2006, ha carattere eccezionale e presuppone che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio dell’ente dotato di personalità giuridica. Quando l’amministratore di fatto utilizza la società come schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti commessi a proprio vantaggio, difetta la ratio della norma e si ripristina la regola generale secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce l’autore dell’illecito. Tale conclusione vale in particolare per la società cartiera, la cui vitalità economica è esclusa da riscontri probatori, anche presuntivi. La violazione del termine di trenta giorni per la deliberazione, di cui all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non è assistita da alcuna sanzione processuale.

Il Fatto

Il contribuente era destinatario di un atto di contestazione di sanzioni, quantificate in oltre un milione e ottocentomila euro, per infedele dichiarazione IVA relativa a un’annualità, per aver concorso negli illeciti fiscali accertati in capo a una società, della quale era indicato come amministratore di fatto e socio occulto.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso. La questione centrale riguardava l’applicabilità dell’esclusione di responsabilità per le sanzioni riferibili a violazioni commesse da un ente dotato di personalità giuridica.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla pretesa lesione dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione per la lunga durata della trattazione e il deposito tardivo della sentenza, è giudicato infondato. La Corte rileva che la Commissione regionale aveva riservato la decisione ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e che la violazione del termine di trenta giorni non è sanzionata sul piano processuale, potendo rilevare solo sul piano disciplinare.

Quanto alla mancata riunione dei procedimenti, il provvedimento di riunione o separazione ha natura ordinatoria e costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità. La notificazione della sentenza favorevole è, poi, mera facoltà della parte vittoriosa, e il pregiudizio eventualmente patito resta su un piano di mero fatto.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per un verso e infondato per altro: la censura di motivazione apparente è riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e non al n. 4; inoltre una motivazione che incorra in ultra o infrapetizione deve ritenersi reale e comprensibile. La sentenza impugnata espone una motivazione effettiva, ricostruendo la società come cartiera asservita alle logiche del gruppo.

Il terzo motivo è infondato. La Corte riconosce l’ultrapetizione su una questione non devolutale, ma la ritiene una mera svista non pregiudizievole. Esclude invece l’infrapetizione: la Commissione regionale ha implicitamente disatteso la tesi dell’esclusione di responsabilità, avendo accertato che la società era una cartiera coinvolta in una filiera di fatture soggettivamente inesistenti. La limitazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003 non opera quando l’amministratore di fatto ha agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente come schermo, come confermato da costante giurisprudenza di legittimità.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e per cumulo di censure incompatibili, e comunque manifestamente infondato: la Commissione regionale ha ricostruito in fatto il gruppo e la funzione di cartiera della società, con accertamento non scalfito da prove contrarie. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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