Ctu necessaria sul nesso causale da perdita del contributo pubblico (Cass. civ. Sez. III n. 21366 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del merito che, nel decidere una domanda risarcitoria per inadempimento professionale, riconosce la necessità di verificare la sussistenza di presupposti tecnici, economici e giuridici «per nulla scontati» è tenuto a disporre la consulenza tecnica d’ufficio, non potendo relegare quella valutazione nell’alveo dell’onere probatorio della parte. Il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una parte esige motivazione adeguata, che dimostri la possibilità di risolvere i problemi tecnici con corretti criteri; non è sufficiente disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Nelle controversie che richiedono un accertamento tecnico, il mancato espletamento di esso integra una grave carenza dell’accertamento dei fatti che si traduce in vizio di motivazione e in nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
Tre comproprietarie di un immobile reso inagibile da un evento sismico avevano incaricato un professionista di curare la pratica per ottenere il contributo pubblico previsto per la ricostruzione. L’istanza presentata dal tecnico era stata respinta per mancanza del progetto esecutivo. Le proprietarie hanno quindi convenuto il professionista davanti al Tribunale di Catania per il risarcimento del danno, quantificato nella perdita del contributo e nella riduzione di valore dell’immobile.
Il convenuto ha chiamato in manleva la propria compagnia assicurativa. Il Tribunale ha dichiarato l’inadempimento del professionista e ha rigettato ogni altra domanda. La Corte d’appello di Catania ha confermato integralmente la decisione, sul rilievo che difettava la prova del nesso causale tra l’inadempimento e il danno lamentato. Le proprietarie hanno proposto ricorso per cassazione; il professionista ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi del ricorso principale, riqualificandoli nel paradigma dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Le Sezioni civili hanno ritenuto la Corte d’appello incorsa in una doppia carenza argomentativa.
Il giudice d’appello, dopo avere correttamente osservato che, a fronte dell’inadempimento accertato, spettava alle clienti provare il nesso eziologico, non ha spiegato perché, davanti alle precise allegazioni delle appellanti, abbia reputato non dimostrato quel rapporto. La prima argomentazione — la mancata prova della fondatezza della domanda, per la sussistenza dei presupposti «per nulla scontati» da verificare in una complessa procedura amministrativa — è logicamente carente e concettualmente contraddittoria: proprio riconoscendo la necessità di quella verifica tecnica, il giudice avrebbe dovuto accogliere l’istanza di Ctu, che il Tribunale aveva rigettato sull’erroneo rilievo della sua tardività e che la Corte d’appello ha omesso del tutto di esaminare.
La Corte di legittimità ha richiamato il principio secondo cui, pur essendo la decisione di ricorrere alla consulenza tecnica un potere discrezionale del giudice del merito, questi è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di parte, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Nelle controversie che richiedono un accertamento tecnico, il mancato espletamento di esso, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce grave carenza dell’accertamento dei fatti e vizio della motivazione (in tal senso Cass. n. 13038 del 2024; Cass. n. 37027 del 2022; Cass. n. 17399 del 2015).
La seconda argomentazione — l’erogazione del contributo in tranches, condizionate all’avvio e allo stato di avanzamento dei lavori — si infrange sull’agevole rilievo che il beneficio invocato era un contributo preventivo per la ricostruzione, non un rimborso erogato all’esito della stessa. La concessione non presupponeva la prova dell’avvenuta esecuzione dei lavori: la certificazione dello stato di avanzamento condizionava l’erogazione successiva a quella iniziale, non il provvedimento di concessione, subordinato alla rituale presentazione della domanda e alla completezza della pratica.
Il ricorso principale è stato quindi accolto, nei sensi di cui in motivazione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo contesta un accertamento di fatto; il secondo e il quarto, sul regolamento delle spese, si configurano come non motivi, essendo il giudice del rinvio chiamato a rinnovare il regolamento; il terzo, sulla domanda di garanzia rimasta assorbita, non censura una statuizione rispetto alla quale il ricorrente sia rimasto soccombente, poiché nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’art. 346 cod. proc. civ. e sulle questioni assorbite non si forma il giudicato implicito (Cass. n. 26264 del 2005; Cass. n. 1566 del 2011; Cass. n. 14813 del 2023). La sentenza è stata cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
Nota della Redazione
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