Detrazione IVA e prova presuntiva della consapevolezza della frode (Cass. civ. Sez. V n. 23624 del 20.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, incombe sull’amministrazione finanziaria la prova, anche presuntiva, della consapevolezza del destinatario che l’operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta, mediante elementi obiettivi specifici. Il versamento dell’IVA da parte del cessionario costituisce elemento privo del requisito della gravità ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., non essendo indice idoneo a provare, in via induttiva, la sua estraneità alla frode. Il giudice del merito non può procedere a una valutazione atomistica degli indizi, dovendo prima isolare quelli rilevanti e poi valutarli complessivamente, secondo il paradigma della convergenza del molteplice.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 7062/2017, aveva accolto l’appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento. L’atto impositivo recuperava a tassazione IRES, IVA e IRAP per l’anno 2010, contestando costi non documentati e non inerenti e l’indetraibilità dell’IVA esposta in fatture emesse da società ritenute inserite in un sistema di frodi fiscali.

La Commissione regionale aveva ritenuto che l’amministrazione non avesse provato il rapporto tra la contribuente e le società operative, dando rilievo all’effettiva esecuzione delle prestazioni e al fatto che la società avesse versato l’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro unionale in tema di frode carosello, richiamando le sentenze CGUE Bonik (C-285/11), Maks Pen (C-18/13) e la pronuncia 22/10/2015, causa C-277/14. Il diritto alla detrazione non spetta a chi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il proprio acquisto partecipava a un’evasione dell’IVA, indipendentemente dal beneficio tratto dall’operazione.

Su questa base, la Corte ribadisce l’orientamento nazionale secondo cui incombe sull’amministrazione la prova, anche presuntiva, della consapevolezza del contribuente, mediante elementi oggettivi specifici; assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza esigibile. Lo snodo è quindi l’accertamento dell’elemento soggettivo della compartecipazione o consapevolezza del meccanismo fraudolento.

La sentenza impugnata, secondo la Corte, ha violato l’art. 2729 cod. civ. attribuendo rilievo al versamento dell’IVA da parte della cessionaria, elemento privo del requisito della gravità. Tale condotta non è indice idoneo a far ritenere provata, con ragionevole grado di probabilità, la mancata conoscenza della frode del cedente. La Corte richiama il paradigma della convergenza del molteplice e la necessità di una previa analisi di tutti gli indizi e di una successiva valutazione complessiva, escludendo un esame atomistico del materiale probatorio.

La Commissione regionale, inoltre, non ha valorizzato la pluralità di indizi offerti dall’amministrazione, tra cui la presentazione delle dichiarazioni fiscali e del Mod. 770 da parte degli stessi soggetti e la coincidenza del personale tra le società coinvolte. Il primo motivo è pertanto fondato, con necessità di nuovo esame in sede di rinvio. Parimenti fondato è il terzo motivo: la sentenza impugnata ha accolto integralmente l’appello del contribuente senza motivare sulla deducibilità dei costi, contestati come non provati o non inerenti, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese. Resta assorbita la richiesta di risarcimento per responsabilità da lite temeraria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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