Rimborso spese legali del funzionario: minimi tariffari non derogabili al ribasso (Cass. civ. Sez. I n. 22029 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico funzionario per difendersi in un giudizio di responsabilità erariale conclusosi con proscioglimento, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, non può essere liquidato in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili. Il parere di congruità dell’Avvocatura erariale, di natura consultiva, è funzionale al contemperamento tra la salvaguardia della spesa pubblica e la protezione del dipendente e non consente di svilire le prestazioni provate al di sotto del minimo. La liquidazione degli onorari va effettuata secondo la tariffa professionale vigente al momento in cui l’attività difensiva è condotta a termine, coincidente con l’esaurimento del giudizio; per le prestazioni rese dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello, trova applicazione la sezione della tariffa relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori.

Il Fatto

Un soggetto, già titolare di un incarico ministeriale, era stato convenuto in un giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti in relazione ad atti emanati nell’esercizio delle proprie funzioni. Il procedimento si era concluso con una pronuncia favorevole. Egli ha quindi chiesto al Ministero competente il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, comprensive di quelle relative al giudizio di cassazione, al giudizio di rinvio e al giudizio di revocazione.

Dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal TAR Lazio e la riassunzione dinanzi al giudice ordinario, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha ridotto gli importi liquidati e ha escluso il rimborso delle spese del giudizio di revocazione, ritenuto non imprescindibile perché estinto per rinuncia. Il funzionario ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; il Ministero ha resistito con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La Corte ribadisce il principio di successione nel tempo delle tariffe professionali forensi: la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui l’attività professionale è stata condotta a termine, identificato con l’esaurimento del giudizio. Poiché la discussione del giudizio di rinvio si è tenuta dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 127 del 2004, trova applicazione quest’ultima tariffa e non quella precedente. Per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello, va applicata la sezione della tariffa relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori, perché in tale sede il patrocinio può essere esercitato solo da avvocati iscritti nell’albo speciale.

Il secondo motivo è parimenti fondato, con riguardo all’operatività dei minimi tariffari. La Corte territoriale, pur richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 13861 del 2015, non ne ha fatto buon governo: ha ridotto i compensi applicando l’art. 4, comma secondo, del d.m. n. 127 del 2004 in presenza di una sproporzione tra prestazioni e onorario che è rimasta indimostrata. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il parere di congruità dell’Avvocatura erariale non può risolversi in una pedissequa applicazione dei minimi, ma neppure può liquidare importi inferiori agli stessi, potendo semmai riconoscere somme superiori se congrue.

Il carattere non esclusivo dei minimi, affermato dalle Sezioni Unite in relazione all’abolizione del sistema delle tariffe forensi, non autorizza una liquidazione al di sotto degli stessi, tanto meno per il periodo antecedente al d.m. n. 55 del 2014. Resta fermo il principio di inderogabilità dei minimi tariffari sancito dall’art. 24 della legge n. 794 del 1942 e ribadito dall’art. 4, comma primo, del d.m. n. 127 del 2004, funzionale al corretto esercizio della professione e alla dignità della categoria.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. La Corte riconosce che il rimborso può riguardare, in linea di principio, anche atti rivelatisi poi superflui, se al momento del compimento ragionevolmente giustificati. Nella specie, però, le circostanze non sono state precisate e l’intento puramente dilatorio dell’impugnazione si porrebbe in contrasto con l’accoglimento della domanda. La sentenza è quindi cassata nei limiti dell’accoglimento dei primi due motivi, con rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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