Verbale di conciliazione non novativo non copre i fatti del licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21705 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice dichiari l’inammissibilità del ricorso introdotto ai sensi dell’art. 1, comma 42, legge n. 92/2012 dà luogo soltanto a giudicato formale, con effetti limitati al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale. Il verbale di conciliazione che non determini alcuna vicenda estintiva-costitutiva del rapporto non è novativo e non impedisce l’esame nel merito delle condotte poste a fondamento del recesso datoriale, quando esse siano conosciute dalla società solo in epoca posteriore alla stipula dell’accordo. L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi di motivazione, non essendo sufficiente la mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta in sentenza.

Il Fatto

La società datrice di lavoro ha intimato il licenziamento per giusta causa a un dipendente nel novembre 2016. In precedenza, nel dicembre 2015, le parti avevano sottoscritto in sede sindacale un verbale di conciliazione con il quale avevano convenuto di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2016.

Il lavoratore ha impugnato il recesso davanti al giudice del lavoro, che in primo grado ne ha dichiarato l’illegittimità. La Corte d’appello, in riforma, ha respinto la domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e dell’art. 2119 cod. civ. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che l’efficacia novativa del verbale di conciliazione precludesse l’esame nel merito dei fatti posti a fondamento del recesso. La Corte ha respinto la censura, rilevando che la società aveva tempestivamente impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla valenza novativa dell’accordo: non si era dunque formato alcun giudicato su quel punto.

Quanto alla mancata impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso ex legge n. 92/2012, il Collegio ha richiamato il proprio orientamento (Cass. n. 23130/2020, Cass. n. 10641/2019): la statuizione su una questione di rito produce solo giudicato formale, con effetti limitati al rapporto processuale, e non è idonea a generare effetti sostanziali.

Nel merito, la Corte ha osservato che il giudice d’appello aveva espressamente accertato la natura non novativa dell’accordo e che le condotte disciplinari erano state conosciute dalla società solo dopo la stipula. Esse non rientravano quindi nella clausola generale con cui le parti avevano inteso comporre “ogni altra possibile contesa” connessa al rapporto.

Le censure del ricorrente sono state dichiarate inammissibili sotto un duplice profilo. Da un lato, la violazione delle regole di ermeneutica era prospettata in termini meramente contrappositivi, senza specificare i canoni concretamente violati né il modo in cui il giudice se ne era discostato. La Corte ha ricordato che l’interpretazione degli atti di autonomia privata è riservata al merito e che non è consentito dolersi del fatto che sia stata privilegiata un’interpretazione diversa da quella proposta (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 14318/2013). Dall’altro, il ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell’atto asseritamente mal interpretato, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La giusta causa ex art. 2119 cod. civ. è clausola generale che richiede specificazione in sede interpretativa, mediante fattori esterni e principi richiamati dalla norma. La disapplicazione di tali specificazioni è deducibile come violazione di legge, ma l’accertamento della concreta attitudine del fatto a integrare la giusta causa appartiene al giudizio di fatto, incensurabile se privo di errori logici o giuridici. Nella specie il ricorrente non aveva individuato alcuno standard in contrasto con i valori sociali, limitandosi a contestare il giudizio di proporzionalità: censura proponibile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, mediante denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo, neppure formalmente articolata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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