Iscrizione Cassa geometri dovuta anche per attività occasionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16916 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. È irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria. Dall’obbligo di iscrizione consegue l’applicazione delle norme regolamentari della Cassa che stabiliscono le condizioni per derogare alla presunzione di svolgimento dell’attività professionale. L’automatismo tra iscrizione all’albo e iscrizione alla Cassa non può essere escluso da norme di rango statutario o regolamentare.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’iscrizione d’ufficio di un professionista alla Cassa dei geometri, disposta in ragione della sua iscrizione all’albo professionale, benché negli anni in contestazione egli avesse esercitato l’attività in forma occasionale. La Cassa notificava due cartelle di pagamento per i contributi dovuti per gli anni 2011, 2012 e 2013. Il professionista proponeva opposizione, poi riunita in un unico giudizio.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, rilevando che il requisito dell’esercizio dell’attività con carattere di continuità ed esclusività, previsto dall’art. 22 della legge n. 773 del 1982, non poteva essere derogato o abrogato da norme statutarie e regolamentari. La Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame della Cassa, che ricorreva per cassazione con due motivi. Il controricorrente resisteva con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La Cassa deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1 della legge n. 37 del 1967 e degli artt. 10, 17, 18 e 22 della legge n. 773/1982, oltreché dell’art. 38 Cost. e dell’art. 5 dello Statuto CIPAG, sostenendo che l’obbligo di contribuzione minima fosse dovuto anche in caso di esercizio saltuario o occasionale, secondo un meccanismo presuntivo tipico degli ordinamenti mutualistici. Con il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994 e dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, come modificato e interpretato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e dall’art. 1, comma 488, della legge n. 413/2013.
I due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, mentre è irrilevante la natura occasionale dell’attività e la mancata produzione di reddito. Ha inoltre precisato che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa. In tal senso i precedenti Cass. n. 28188/2022, Cass. n. 7820/2022 e Cass. n. 4568/2021.
La Corte ha poi valorizzato la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, che pone a carico dei geometri dipendenti l’obbligo di iscrizione, salvo due ipotesi di esenzione: l’inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL con attività svolta nell’esclusivo interesse del datore, oppure la dichiarazione del datore che attesti l’assenza di attività libero-professionale e il non utilizzo del timbro professionale.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che il professionista, iscritto all’albo, prestava lavoro subordinato e aveva compiuto quattro atti di accatastamento su immobili della datrice di lavoro senza percepire compensi aggiuntivi. Tuttavia, in assenza delle condizioni di esenzione, la Cassa aveva correttamente richiesto i contributi per il periodo 2011-2013. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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