Responsabilità DSGA e procedimento disciplinare per rimprovero verbale (Cass. civ. Sez. Lav. n. 5531/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) non ha responsabilità diretta per la fase esecutiva degli atti amministrativi e contabili, che compete al personale di livello C, potendogli essere addebitata, semmai, una culpa in vigilando per omessa supervisione. Il rimprovero verbale, quale sanzione disciplinare di minore gravità, non è esentato dal rispetto del procedimento disciplinare, e la sua irrogazione senza previa contestazione degli addebiti è nulla.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero dell’Istruzione, nell’anno scolastico 2017-2018, ha ricoperto l’incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) presso un istituto scolastico. In relazione a tale incarico, è stato destinatario di tre procedimenti disciplinari, conclusisi con l’irrogazione di sanzioni conservative: in due casi, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; nel terzo, un rimprovero verbale. Il dipendente ha impugnato i provvedimenti davanti al Tribunale di Pordenone, che li ha annullati. La Corte d’Appello di Trieste ha rigettato l’appello del Ministero, confermando l’annullamento e condannando l’Amministrazione a rettificare il decreto di ricostruzione della carriera. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla prima sanzione per condotte omissive e commissive nell’attività amministrativa, ha esaminato le declaratorie del CCNL Comparto Scuola 2006-2009. Ha osservato che il DSGA (livello D) deve sovrintendere e coordinare il personale ATA, svolgendo con autonomia operativa e responsabilità diretta l’attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. Il personale di livello C, invece, ha il compito di dare esecuzione anche informatica a tali atti. Ne ha tratto che il DSGA non ha responsabilità diretta per la fase esecutiva, potendo rispondere, al più, a titolo di culpa in vigilando per omessa supervisione. La Corte territoriale aveva correttamente applicato tale principio, annullando la sanzione per gli omessi adempimenti esecutivi.
Quanto al secondo motivo, relativo alla nullità del rimprovero verbale per mancata contestazione, la Corte ha richiamato l’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 12 del CCNL Scuola 2016-2018. Ha osservato che, sebbene il comma 9-quater dell’art. 55-bis e il comma 4 dell’art. 12 del CCNL attribuiscano al dirigente la competenza a irrogare il rimprovero verbale, tale disposizione non deroga alla disciplina procedimentale della contestazione dell’addebito, dell’audizione e dei termini, contenuta nei precedenti commi. La contestazione costituisce momento indefettibile di ogni procedimento disciplinare, la cui assenza determina la nullità del provvedimento. La sentenza impugnata si è quindi correttamente attenuta a tale principio.
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