Improcedibile il ricorso depositato oltre il termine per la sospensione feriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13545 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale ai giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali, non opera nei procedimenti in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro. Tali crediti, benché trattati con il rito fallimentare, restano assoggettati al regime dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, in ragione della materia che ne forma l’oggetto. Ne consegue che il ricorso per cassazione depositato oltre il termine prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. è improcedibile, con conseguente condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di una società poi dichiarata fallita, aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito per T.f.r., ultime tre retribuzioni e altri emolumenti. Il credito era stato escluso e l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 della legge fallimentare era stata rigettata dal tribunale, che aveva ravvisato la mancanza di prova dell’effettività del rapporto di lavoro.

Avverso il decreto il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 luglio 2021 e depositato il 30 agosto 2021. La questione centrale è divenuta così la verificazione della tempestività del deposito, alla luce del regime della sospensione feriale.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato anzitutto che il ricorso, notificato il 30 luglio 2021, è stato depositato il 30 agosto 2021, oltre il termine prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. Tale rilievo era già stato oggetto di sintetica proposta di definizione, formulata a norma dell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.

La Corte ha poi affrontato il nodo del periodo feriale. In tema di fallimento, anche nelle procedure aperte dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione dei termini, pur applicandosi in via generale ai sensi del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, non opera nei giudizi in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro.

Il fondamento di tale esclusione risiede nella materia oggetto del giudizio. Benché questi crediti siano trattati con il rito fallimentare, essi sono assoggettati al regime dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969. Il collegio ha richiamato sul punto una linea consolidata, composta da Cass. Sez. Un. n. 24665 del 2009, Cass. Sez. Un. n. 10944 del 2017, Cass. n. 3436 del 2018 e Cass. n. 14579 del 2022.

Quanto agli effetti sanzionatori, la Corte ha ricordato che l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo nei casi di definizione conforme alla proposta, richiamando Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e alle somme equitativamente determinate ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato, secondo le indicazioni di Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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