Sospensione ex art. 295 c.p.c. illegittima se i giudizi pendono davanti allo (Cass. civ. Sez. III n. 21897 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone che il giudizio asseritamente pregiudiziale penda davanti a un giudice diverso da quello investito della causa pregiudicata. Quando entrambi i procedimenti pendono in primo grado davanti al medesimo ufficio giudiziario, il giudice non può sospendere la causa: deve semmai rimettere gli atti al capo dell’ufficio per i provvedimenti di cui all’art. 274 cod. proc. civ., ovvero disporre la riunione. La decisione di sospensione è pertanto illegittima, a prescindere da ogni valutazione sull’effettiva sussistenza del rapporto di pregiudizialità, e il vizio è rilevabile d’ufficio nell’ambito del giudizio di regolamento di competenza.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un complesso immobiliare concesso in comodato precario alla sorella e alla società di cui questa è socia accomandataria, ha chiesto nel 2015 alle comodatarie il rilascio dei beni, ai sensi dell’art. 1810 cod. civ., per sopravvenute necessità familiari. Di fronte al rifiuto, ha promosso giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ., domandando anche il risarcimento del danno da mancata restituzione.

Le convenute hanno eccepito la pendenza, davanti al medesimo Tribunale, di un giudizio di divisione ereditaria nel quale si contestava la titolarità degli immobili e si chiedeva, in via gradata, la collazione. Il Tribunale ha disposto la sospensione necessaria del giudizio di rilascio, ravvisando la pregiudizialità del giudizio divisorio. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio. Il terzo motivo, che pone una questione rilevabile d’ufficio nell’ambito dei poteri di statuizione sulla ricorrenza della causa di sospensione, ha carattere pregiudiziale ed è fondato.

Il ragionamento della Corte muove da un dato assorbente: la decisione di sospendere il giudizio promosso per la restituzione della res commodata è in ogni caso illegittima, perché il giudizio asseritamente pregiudiziale pende davanti al medesimo Tribunale. Tale coincidenza di ufficio avrebbe semmai giustificato la riunione dei procedimenti, non la sospensione di quello pregiudicato.

La Corte resta espressamente impregiudicata ogni valutazione sull’effettiva sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi. Il vizio procedurale è autonomo e assorbente: la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. non può operare quando manca il presupposto della diversità del giudice.

Il principio è confortato da un richiamato e consolidato indirizzo di legittimità, che la Corte cita in sequenza a partire dalle pronunce più recenti, tutte relative alla medesima ipotesi di pendenza dei giudizi innanzi allo stesso ufficio. L’accoglimento del regolamento comporta la prosecuzione del giudizio, con termine di riassunzione fissato in tre mesi dalla comunicazione del deposito.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di chi ha formulato nel merito l’istanza di sospensione. La liquidazione avviene considerando il valore della causa indeterminabile, non trovando applicazione i criteri del d.m. n. 55 del 2014 quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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