Notifica atto disciplinare sanitario e forma libera della comunicazione (Cass. civ. Sez. II n. 9461 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del sanitario le comunicazioni dirette all’interessato, e in particolare l’avviso di convocazione previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 221/1950, costituiscono atti a forma libera, purché idonei a portare a conoscenza del destinatario le notizie rilevanti; è pertanto valida la comunicazione effettuata a mezzo del servizio postale, non essendo imposta l’osservanza delle forme del codice di rito. La notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. è consentita solo quando la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario restino ignoti nonostante l’espletamento, da parte del richiedente, delle indagini necessarie secondo l’ordinaria diligenza. Ove tali luoghi siano individuati e la notifica non si perfezioni per impossibilità materiale o irreperibilità, trova applicazione l’art. 139 cod. proc. civ. e la notificazione si perfeziona per compiuta giacenza. Il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. ha a oggetto i fatti storici e non gli errori di diritto, né il controllo d’ufficio sulla regolarità della fase procedimentale.

Il Fatto

La ricorrente, medico, era stata sottoposta a procedimento disciplinare avviato dall’Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri in relazione a un rinvio a giudizio per omicidio colposo. Il procedimento era stato sospeso in attesa dell’esito del giudizio penale, conclusosi con condanna passata in giudicato. Dopo la condanna, l’Ordine disponeva il riavvio del procedimento disciplinare e fissava l’udienza, concedendo termine per estrarre copia degli atti e produrre documentazione.

L’avviso di convocazione ex art. 39 del d.P.R. n. 221/1950 non veniva recapitato alla residenza anagrafica della professionista, che risultava sconosciuta; assunte informazioni sul recapito lavorativo, la notifica si perfezionava per compiuta giacenza. La ricorrente impugnava la delibera sanzionatoria davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, deducendo la nullità della notifica e chiedendo in subordine la rimessione in termini.

La Motivazione della Corte

La Commissione Centrale aveva rigettato il ricorso, ritenendo valida la notifica perfezionatasi presso il luogo di esercizio dell’attività lavorativa, e aveva escluso l’applicabilità dell’art. 143 cod. proc. civ. poiché la residenza della destinataria era conosciuta. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, esaminati congiuntamente per connessione.

La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile la censura fondata sull’art. 115 cod. proc. civ.. Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può investire l’attività valutativa del giudice né gli errori di diritto, in iudicando o in procedendo. Il controllo sulla regolarità dell’avviso di convocazione è riservato al giudice, che deve verificarlo d’ufficio a prescindere dalle contestazioni delle parti.

Nel merito, la Corte ha ribadito che nell’ambito del procedimento disciplinare sanitario le comunicazioni dirette all’interessato sono atti a forma libera, purché idonee a fare conoscere le notizie rilevanti, indipendentemente dal termine “notificazione” usato dall’art. 39 del d.P.R. n. 221/1950. È quindi valida la comunicazione avvenuta a mezzo del servizio postale.

Quanto al procedimento notificatorio, l’art. 139 cod. proc. civ. impone, quando la consegna non avvenga a mani proprie presso la casa di abitazione, di effettuare ricerche nel luogo in cui il destinatario presta la sua attività lavorativa. Poiché la residenza anagrafica era individuata e la notifica vi era stata tentata senza esito, correttamente si è proceduto presso il recapito lavorativo, con perfezionamento per compiuta giacenza. Non ricorrevano dunque i presupposti dell’art. 143 cod. proc. civ., applicabile solo quando residenza, dimora o domicilio restino ignoti nonostante le indagini espletate con l’ordinaria diligenza; né il mero possesso del certificato anagrafico è sufficiente.

La Corte ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la decisione supera la soglia del minimo costituzionale e consente di cogliere l’iter logico del giudicante. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha a oggetto i fatti storici e non i vizi processuali. Infine, il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, poiché l’eventuale errore percettivo sulla presenza delle parti ha natura revocatoria e non integra violazione di legge. Il ricorso è stato rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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