Onere di riproposizione dei motivi in appello avverso sentenza solo processuale (Cass. civ. Sez. V n. 21899 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si riferisce all’appellato e non all’appellante, al pari del corrispondente art. 346 cod. proc. civ. Ne consegue che la Commissione tributaria regionale non può applicare tale disposizione all’appellante. Quando l’impugnazione investe una pronuncia in rito che ha negato il diritto alla decisione di merito, l’appellante può limitarsi a denunciare l’erroneità della decisione e a richiamare l’atto introduttivo di primo grado, senza riprodurne le ragioni di merito. La disposizione pertinente è in tal caso l’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, corrispondente all’art. 342 cod. proc. civ., poiché dall’accoglimento dell’impugnazione discende l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte in primo grado.
Il Fatto
Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno di imposta 2011, fondato sugli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del contraddittorio, rilevando che la contribuente non si era presentata davanti all’Ufficio.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello. Pur osservando che il diritto al contraddittorio non può fondare un’inammissibilità, ha rilevato che l’appellante non aveva riproposto, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, le questioni di merito rimaste assorbite in primo grado, ritenendole rinunciate. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte rileva che l’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, al pari del corrispondente art. 346 cod. proc. civ., disciplina la posizione dell’appellato e non quella dell’appellante. La Commissione tributaria regionale ha quindi errato nell’applicare tale disposizione a quest’ultima.
Nella specie la norma pertinente era l’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, corrispondente all’art. 342 cod. proc. civ. Secondo il consolidato orientamento richiamato, qualora l’impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito, l’appellante può limitarsi a denunciare l’erroneità della decisione e a richiamare l’atto introduttivo di primo grado, senza riprodurne le ragioni di merito. Il giudice del gravame può prendere conoscenza dell’atto nel fascicolo dell’appellante o in quello d’ufficio di primo grado.
La Corte richiama in particolare Cass. n. 5031 del 2005, Cass. n. 6481 del 2010 e Cass. n. 22954 del 2011. Ribadisce inoltre che, in materia tributaria, la regola della riproposizione delle domande assorbite non trova applicazione quando si impugni la decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado: l’impugnativa costituisce manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale.
Nel caso esaminato, la contribuente aveva esplicitamente riproposto i motivi di censura sul merito della pretesa fiscale, reiterati e trascritti nell’atto di impugnazione. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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