Patrocinio statale: compensi al difensore e somme dovute dal soccombente (Cass. civ. Sez. II n. 21990 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al beneficio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R. La scissione tra la condanna del soccombente verso la parte non abbiente e la liquidazione del compenso in favore del difensore evita che il soccombente risulti avvantaggiato rispetto agli altri e consente allo Stato di compensare le situazioni di mancato recupero. La riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore è coerente con l’ampia discrezionalità del legislatore e con i peculiari connotati pubblicistici della disciplina, sicché la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Il Fatto
Un avvocato aveva prestato assistenza a una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Concluso il giudizio con esito favorevole all’assistito, la sentenza aveva posto a carico del soccombente, in favore dello Stato, somme a titolo di onorari del difensore di importo doppio rispetto a quelle poi riconosciutegli nel decreto di liquidazione dei compensi.
L’avvocato propose opposizione avverso il decreto ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011. Il Presidente della Corte d’appello rigettò l’opposizione, ravvisando nella mancanza di coordinazione tra le due misure la conseguenza dei connotati pubblicistici della disciplina. Proposto ricorso per cassazione, il Ministero non svolse difese e il Consigliere delegato formulò proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis cod. proc. civ., rilevando l’inammissibilità dei motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente dedusse la violazione e falsa applicazione degli art. 133 d.P.R. n. 115/2002 e art. 91 cod. proc. civ., sostenendo l’esistenza di un principio di identità tra la spesa liquidata al difensore della parte ammessa al beneficio e quella posta a carico del soccombente. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., per essere il provvedimento impugnato conforme alla giurisprudenza di legittimità e per non offrire la censura elementi idonei a mutare l’orientamento.
Il Collegio ha ribadito il principio consolidato per cui, nel giudizio civile, non sussiste alcun obbligo di quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente. La diversità rispetto al sistema processualpenalistico discende dalle peculiarità di quest’ultimo e, diversamente decidendo, si verificherebbe una disapplicazione dell’art. 130. La scissione tra condanna del soccombente e liquidazione al difensore persegue finalità di equilibrio e di funzionamento complessivo del sistema.
A sostegno, la Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Sez. II n. 541 del 2024, Sez. II n. 7570 del 2023, Sez. II n. 13028 del 2022, Sez. VI n. 11590 del 03.05.2019 e Sez. II n. 22017 del 11.09.2018, osservando come tale indirizzo abbia definitivamente superato l’apparente contrasto con le pochissime pronunce di diverso tenore richiamate in ricorso.
Con il secondo motivo il ricorrente prospettò la violazione degli artt. 3, 23, 53, 97 e 111 Cost. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile: la Corte costituzionale n. 122 del 2016 aveva già ribadito la manifesta infondatezza delle questioni relative all’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, in quanto la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore è giustificata dai peculiari connotati pubblicistici della fattispecie e dalla discrezionalità legislativa in materia processuale. La parziale diversa modalità di determinazione del compenso non risolve il ragionevole legame tra onorario e valore di mercato dell’attività professionale.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero. In applicazione dell’art. 380 bis, comma terzo, cod. proc. civ. e dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, avendo la decisione confermato la proposta di definizione anticipata. La Corte ha infine dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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