Rigetto del ricorso: spese e soccombenza nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 4195 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, che ricorre solo qualora le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La compensazione totale o parziale costituisce facoltà discrezionale del giudice di merito ed è sottratta all’obbligo di specifica motivazione, salvo che la statuizione sia sorretta da ragioni palesemente illogiche. Il rigetto della domanda riconvenzionale di accesso al fondo altrui ex art. 843 c.c. è legittimo quando la necessità dei lavori non sia provata. Chi ha redatto la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. può far parte del collegio e essere nominato relatore, non versando in incompatibilità.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile rilevava che nel fabbricato antistante, di recente costruzione e di proprietà di due coniugi, erano presenti luci non conformi all’art. 901 c.c. Conveniva quindi i vicini dinanzi al Tribunale per ottenere la condanna alla regolarizzazione.
I convenuti proponevano domanda riconvenzionale per ottenere il passaggio nel cortile dell’attore, ex art. 843 c.c., per eseguire opere di manutenzione. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e rigettava quella riconvenzionale per mancanza dei requisiti di legge. La Corte d’appello confermava. I convenuti ricorrono in cassazione con cinque motivi; l’attore resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto un profilo di composizione. Il Presidente ha redatto la proposta di definizione, ma ciò non integra causa di incompatibilità: richiamando Sezioni Unite n. 9611 del 2024, la Corte osserva che tale proposta non rivela funzione decisoria e non assume valore di pronuncia definitiva.
I primi due motivi — violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 901 e 902 c.c., con contestata eccedenza rispetto al chiesto — sono rigettati. Il dispositivo del Tribunale, confermato in appello, non impone alcuno spostamento della parete esterna; le censure muovono da una lettura erronea del provvedimento. Quanto al secondo motivo, la doppia conforme ne comporta l’inammissibilità ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Il terzo e il quarto motivo riguardano la domanda riconvenzionale di accesso al cortile. La sentenza impugnata argomenta che la mera richiesta, con generica motivazione e senza prova della necessità, non costituisce un diritto del richiedente. La Corte ritiene la motivazione resistente alle censure: nessuna violazione dell’art. 115 c.p.c. né dell’art. 843 c.c. e nessun omesso esame di fatto decisivo.
Il quinto motivo contesta la liquidazione delle spese. Il ricorso è rigettato: la liquidazione rispetta i parametri degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il principio di soccombenza. Richiamando Sezioni Unite n. 32061 del 2022, la Corte ribadisce che la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile se non per illogicità manifesta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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