Recesso per giusta causa nell’agenzia: fiducia rafforzata e insindacabilità del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22140 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, primo comma, cod. civ. con riguardo al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia. Nella valutazione della gravità della condotta si deve però tener conto che nel rapporto di agenzia il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al lavoro subordinato, in corrispondenza della più ampia autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza. La valutazione di gravità dell’inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici.

Il Fatto

Un agente ha receduto per giusta causa dal rapporto di agenzia con una banca, in data 24 giugno 2008, lamentando i disagi cagionati ai promotori finanziari dalle vicende traslative conseguenti alla cessione del pacchetto azionario di controllo di una società del gruppo assicurativo al gruppo bancario. L’agente ha chiesto la condanna della preponente al risarcimento.

Il Tribunale ha respinto le domande. La Corte d’appello, con sentenza del 13 novembre 2018, ha rigettato l’appello, escludendo la prova della giusta causa di recesso e valorizzando la violazione degli obblighi informativi quale inadempimento colpevole della preponente, di non scarsa importanza e considerevolmente lesivo dell’interesse dell’agente. L’agente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la banca ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 113, secondo comma, Regolamento Consob, per non avere la Corte territoriale ritenuto grave inadempimento la mancata predisposizione della modulistica di adeguamento alla direttiva comunitaria sugli strumenti finanziari, che avrebbe impedito ai promotori di adempiere agli obblighi informativi verso la clientela.

La Corte ha ribadito che nel rapporto di agenzia il rapporto di fiducia è più intenso che nel lavoro subordinato, sicché per la legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minore consistenza. Tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile se adeguatamente e congruamente argomentata. La valutazione di gravità dell’inadempimento ex art. 1455 cod. civ. è questione di fatto, sindacabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Nel caso concreto non sono emersi errori di diritto, neppure sotto il profilo del vizio di sussunzione: il ricorrente lamentava piuttosto un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, censura oggi ammessa nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è stato parimenti dichiarato inammissibile. Ricorre l’ipotesi della doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis: il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d’appello, dimostrandone la diversità. In ogni caso, la deduzione della pluralità dei fatti asseritamente omessi esclude di per sé la portata risolutiva di ciascuno, con conseguente difetto di decisività.

Il quarto motivo, incentrato sull’omessa pronuncia e sulla violazione dell’art. 2558 cod. civ., è stato giudicato infondato. La cessione d’azienda può integrare giusta causa di recesso dell’agente se il cessionario non offra sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale ha espressamente dato atto della domanda e l’ha rigettata per insufficienza probatoria: nessuna omissione di pronuncia è dunque configurabile.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’agente ricorrente alla rifusione delle spese e con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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