Contenzioso tributario, nullità notificazione dedotta solo con memorie di appello (Cass. civ. Sez. V n. 22142 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, le forme di invalidità dell’atto impositivo, ancorché dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono in realtà ad annullabilità, poiché l’atto nullo produce comunque effetti nel mondo giuridico fiscale, costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo ove non impugnato. Il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto. Ne consegue che la deduzione dell’omessa notificazione dell’atto impugnato non acquisisce al thema decidendum qualsiasi vizio del procedimento notificatorio, non sussistendo continenza tra inesistenza e nullità della notificazione. Le questioni di invalidità non prospettate con l’atto di appello, ma articolate solo con memorie tardive depositate in vista dell’udienza di discussione, violano il divieto dello jus novorum e non possono ampliare il thema decidendum.

Il Fatto

Un contribuente impugnava un avviso di intimazione emesso dall’agente della riscossione in relazione a un presupposto avviso di accertamento, relativo a un determinato periodo di imposta. La Commissione tributaria provinciale respingeva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4952/40/16, accoglieva l’appello del contribuente, accertando che la notificazione dell’atto presupposto non si era perfezionata e dichiarando la nullità dell’avviso di intimazione.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione, con atti separati, sia l’Agenzia delle Entrate sia la società di riscossione. Il contribuente resisteva con controricorso. La questione centrale concerneva l’ammissibilità dei profili di nullità della notificazione dedotti per la prima volta nella fase di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato innanzitutto l’eccezione relativa alla tempestività del ricorso della società di riscossione, rilevando che la sentenza impugnata risultava notificata nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate; il ricorso della società è stato pertanto ritenuto tempestivo entro il termine lungo semestrale ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, in relazione all’art. 327 cod. proc. civ.

Nel merito, il primo motivo dei due ricorsi è stato giudicato fondato. Il giudice del gravame aveva esaminato profili di deduzione che, in relazione alla nullità della notificazione dell’atto presupposto, l’appellante non aveva proposto con i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, articolandoli soltanto con memorie depositate nel corso del giudizio di appello, in violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 61.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, tenuto conto della struttura impugnatoria del processo tributario, le forme di invalidità dell’atto tributario si riferiscono ad annullabilità, poiché l’atto nullo produce effetti e diviene definitivo se non impugnato. Il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi dedotti con il ricorso introduttivo, la cui formulazione soggiace alla preclusione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, quanto alla proposizione di motivi aggiunti.

Con specifico riferimento alle questioni di nullità prospettate davanti al giudice del gravame, la Corte ha rimarcato che la deduzione dell’omessa notificazione dell’atto impugnato non rende acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra inesistenza e nullità della notificazione, con conseguente inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato e i fatti sui quali esso si fonda.

La Corte ha infine rilevato che le questioni di nullità non erano state proposte con lo stesso atto di appello e che la loro articolazione mediante memorie depositate in relazione all’udienza di discussione non avrebbe potuto risolversi nella semplice illustrazione delle difese, ma in un ampliamento del thema decidendum vietato dallo jus novorum. L’impugnata sentenza è stata pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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