Intimazione di pagamento e preclusione dei vizi della cartella non opposta (Cass. civ. Sez. V n. 5326 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, il destinatario di un’intimazione di pagamento può far valere esclusivamente i vizi propri dell’atto ricevuto, restando preclusa la deduzione dei vizi concernenti la cartella di pagamento presupposta non tempestivamente opposta. Ove il contribuente contesti di aver ricevuto la notificazione della cartella e l’agente per la riscossione dia prova della sua regolare esecuzione, l’accertamento di fatto così compiuto dai giudici di merito preclude ogni censura sulla notifica degli atti prodromici. Non sussiste, in capo all’agente, alcun onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. La responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 non è contestabile, in sede di opposizione all’intimazione, mediante la deduzione della mancata notifica dell’avviso di accertamento, qualora tale questione non sia stata proposta nei giudizi di merito.
Il Fatto
Una contribuente, già liquidatrice di una società, riceveva un’intimazione di pagamento emessa a seguito di cartelle relative a IVA e altro, per importi iscritti a ruolo particolarmente elevati. L’atto era stato notificato alla società e la pretesa veniva poi azionata, quale coobbligata, nei confronti del liquidatore.
La contribuente impugnava l’intimazione, contestando di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento e delle stesse cartelle. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale confermava, rilevando che la regolare notifica delle cartelle precludeva, come tardiva, ogni censura sull’omessa notifica dell’atto presupposto, sull’errata co-obbligazione e sull’erroneità degli importi. La contribuente ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disposizione evocata dalla ricorrente, l’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, che disciplina la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci: i liquidatori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni, con responsabilità commisurata ai crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione.
Rileva tuttavia il Collegio che il motivo, pur evocando tale disposizione, incentra in realtà le doglianze sulla mancata notifica dell’avviso di accertamento prodromico alle cartelle, assunto come presupposto anche dell’intimazione impugnata. La CTR, invece, aveva accertato — e la CTP aveva compiuto analogo accertamento — la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
La Corte sottolinea un dato decisivo: la questione relativa al vizio di notifica dell’avviso di accertamento non risulta essere stata proposta nei giudizi di merito, non trascrivendo nulla sul punto la ricorrente nel proprio atto. Il profilo è quindi nuovo e non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità.
Quanto alla preclusione, il Collegio ribadisce che, in presenza dell’accertamento di fatto sulla regolare notifica delle cartelle, il ricorso avverso l’intimazione che le ha quali atti presupposti è stato correttamente dichiarato inammissibile. La parte poteva far valere solo i vizi propri dell’intimazione. Il principio è sostenuto dai precedenti richiamati nel testo: Cass. n. 12888/2015, Cass. n. 24235/2015 e Cass. n. 10326/2014, dai quali si desume anche l’insussistenza dell’onere, in capo all’agente, di produrre la copia integrale della cartella.
Anche la censura di omesso esame di un fatto decisivo è respinta: la notifica degli atti non integra un fatto storico suscettibile di tale qualifica ed è stata comunque esaminata puntualmente dalla CTR. Il ricorso è quindi rigettato e, ricorrendo i presupposti del procedimento per la decisione accelerata ex art. 380-bis, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, la Corte applica la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla responsabilità aggravata del ricorrente, liquidando gli importi previsti dai commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c.
Nota della Redazione
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