Imposta unica scommesse dovuta dal bookmaker estero privo di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 22208 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il bookmaker estero privo di concessione che operi in Italia mediante una rete di ricevitorie è soggetto passivo del tributo, avendo realizzato il presupposto della gestione delle scommesse sul territorio nazionale. La disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220 del 2010 si applica a tutti gli operatori, nazionali ed esteri, senza discriminazione in base alla sede. La qualificazione dell’operatore come “sanato dalla giurisprudenza” non lo sottrae all’imposizione, ma anzi postula la realizzazione del presupposto d’imposta. Esclusa ogni frizione con l’art. 56 TFUE, nonché la configurabilità di un legittimo affidamento tutelabile e dell’esimente dell’obiettiva incertezza della norma.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede a Malta era attinta da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva preteso, per l’annualità 2011, il pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, oltre interessi e sanzioni. La pretesa si fondava sulla qualità di coobbligato solidale della società rispetto al titolare della ricevitoria operante in Italia, qualificato come centro di trasmissione dei dati.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso della contribuente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava la decisione con la sentenza impugnata. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, due pregiudiziali e quattro di merito, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la disapplicazione del diritto interno. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la questione del presupposto soggettivo dell’imposta, già oggetto di ripetuta disamina a partire dalla sentenza Cass. n. 8757 del 2021, alla quale si allinea richiamandone espressamente le motivazioni. Il quadro normativo è stato già vagliato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di giustizia.

La Corte ricostruisce la solidarietà paritetica tra bookmaker e ricevitoria: entrambi partecipano, su piani diversi, all’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse. Il titolare della ricevitoria, pur non assumendo il rischio del contratto, svolge attività gestoria, assicurando locali, ricezione della proposta, incasso e pagamento delle vincite. Il rapporto sfugge allo schema della solidarietà dipendente.

Quanto alla Corte costituzionale n. 27 del 2018, essa ha dichiarato l’illegittimità delle norme solo per le annualità anteriori al 2011, restando ferma la responsabilità del bookmaker. Per l’annualità in esame, il presupposto soggettivo è pienamente integrato. Sulla territorialità, la Corte ribadisce che il fatto imponibile non è la conclusione del contratto, ma la gestione delle scommesse, svolta in Italia tramite l’indispensabile intervento materiale della ricevitoria.

Sul versante unionale, la Corte di giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18) ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri: l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, a prescindere dalla sede. La diversa posizione del centro di trasmissione dati collegato a operatore estero rispetto a quello collegato a operatore nazionale è in re ipsa, sicché non sussiste alcuna restrizione discriminatoria.

Infine, la Corte esclude la violazione del legittimo affidamento e l’esimente dell’obiettiva incertezza: dopo la legge n. 220 del 2010 nessuna incertezza è configurabile, avendo la disposizione interpretativa chiarito l’assoggettamento all’imposta. Le richieste di rinvio pregiudiziale e di disapplicazione sono manifestamente infondate. Il ricorso è integralmente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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