Fusione per incorporazione anteriore alla riforma: notifica della cartella alla società incorporata (Cass. civ. Sez. V n. 7739 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione intervenuta prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 2504-bis cod. civ. determina l’estinzione della società incorporata, poiché la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 ha carattere esclusivamente innovativo e non retroattivo. Ne consegue che è nulla la notificazione della cartella di pagamento eseguita nei confronti della società incorporata dopo la sua estinzione, anziché nei confronti della società incorporante. Tale nullità non è sanata dalla successiva notifica dell’intimazione di pagamento all’incorporante, trattandosi di atto presupposto rimasto non tempestivamente impugnato.
Il Fatto
La società contribuente riceveva notificazione di un avviso di intimazione di pagamento per complessivi € 58.460,30, intestato a una società poi incorporata nella stessa contribuente. L’intimazione richiamava una cartella di pagamento emessa nei confronti della società incorporata e a questa notificata nel 2003.
Il ruolo sotteso era stato formato dall’Ufficio nei confronti della società incorporata e consegnato al concessionario per la riscossione. La società contribuente impugnava l’intimazione davanti alla C.t.p. di Brindisi, che rigettava il ricorso. In appello la C.t.r. della Puglia accoglieva il gravame, riformando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione, in via principale, il concessionario della riscossione e, in via incidentale, l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta la questione dell’impugnazione proposta in forma autonoma dall’Agenzia delle Entrate. Richiamando le Sezioni Unite n. 9232 del 25/06/2002, il Collegio ribadisce il principio di unità dell’impugnazione: una volta notificato il ricorso per cassazione, le altre parti devono proporre i loro ricorsi nella forma dell’impugnazione incidentale, a pena di decadenza, entro quaranta giorni. Poiché il ricorso dell’Agenzia era tempestivo, esso si converte in ricorso incidentale.
Nel merito, i primi motivi del ricorso principale e di quello incidentale vengono esaminati congiuntamente, perché investono la sorte giuridica della società incorporata dopo la fusione. La Corte richiama la propria giurisprudenza: la fusione per incorporazione verificatasi prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 2504-bis cod. civ. determina l’estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina carattere interpretativo né efficacia retroattiva (Cass. Sez. Un. n. 19509 del 14/09/2010; Cass. n. 1088 del 2013; Cass. n. 266 del 2011). Il principio è stato ribadito anche per la fusione successiva alla riforma dalle Sezioni Unite n. 21970 del 30/07/2021.
La sentenza di appello risulta pienamente conforme a tali principi, avendo ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento eseguita alla società incorporata in epoca successiva alla sua estinzione, anziché alla società incorporante, che ne è venuta a conoscenza solo con la notifica dell’intimazione.
Non può invocarsi alcuna sanatoria: essa potrebbe eventualmente riguardare la notifica dell’avviso di intimazione, ma non la notifica dell’atto presupposto, rimasto non tempestivamente impugnato (Cass. n. 35924 e n. 35990 del 2022). Il rigetto dei primi motivi assorbe i restanti. La Corte rigetta quindi il ricorso principale e quello incidentale, condannando il concessionario e l’Agenzia alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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