Competenza dei ricavi alla consegna o spedizione e non alla scrittura (Cass. civ. Sez. V n. 14037 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni di beni mobili si considerano conseguiti alla data della consegna o della spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili, sia per il contribuente sia per l’ufficio finanziario, e il recupero a tassazione di ricavi nell’esercizio di competenza non trova ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio. Non rileva, quindi, la data della scrittura privata di trasferimento della proprietà, ancorché priva di data certa, se la consegna materiale del bene è avvenuta in un esercizio successivo. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha notificato alla società contribuente e ai soci separati avvisi di accertamento per l’anno 2009. Nei confronti della società ha contestato maggiori IRES, IVA e IRAP per effetto della determinazione di maggiori ricavi; nei confronti dei soci ha recuperato maggiori IRPEF sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

L’Ufficio ha ritenuto violato il principio di competenza, perché nel 2009 erano state emesse fatture per cessione di beni che non erano state registrate nel conto dei ricavi ma risultavano collocate nel conto “fatture da emettere”, di natura patrimoniale e non economica. La CTP di Benevento, previa riunione, ha respinto il ricorso della società e accolto quelli dei soci. La CTR della Campania ha invece rigettato l’appello dell’Agenzia e accolto quello della società, ritenendo i maggiori ricavi di competenza del 2008, in ragione dell’effetto traslativo desumibile dal verbale di consegna del 28.12.2008 e della contabilizzazione nel conto economico di quell’esercizio.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti. La ratio decidendi della sentenza impugnata è una sola: secondo la CTR i ricavi appartenevano per competenza al 2008, perché con la scrittura del 28.12.2008 si era avuto il trasferimento della proprietà dei beni. La contabilizzazione nel conto economico del 2008 vale a confermare in linea di fatto quel risultato, ma non costituisce autonoma ratio: la circostanza che i componenti avessero già concorso alla formazione del reddito di altro esercizio non ne impediva la considerazione nel periodo d’imposta in cui si radica la competenza secondo il TUIR.

Il secondo e il terzo motivo, logicamente pregiudiziali, sono dichiarati inammissibili e comunque infondati. La ricorrente tenta di rimettere in discussione accertamenti in fatto attraverso il vizio motivazionale. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo nelle ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile. Nel caso di specie la motivazione è intelligibile e si fonda sulla documentazione fornita dai contribuenti, ritenuta probante.

Il primo motivo è invece ammissibile e fondato. L’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR, nella versione applicabile ratione temporis, fissa criteri inderogabili: i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà. La consegna va intesa come trasferimento della detenzione della cosa; per la spedizione rilevano anche le condizioni generali del contratto di trasporto, da cui può desumersi l’eventuale non coincidenza con l’effettivo trasferimento della disponibilità giuridica della merce.

La CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo considerato la data della scrittura contrattuale di trasferimento della proprietà, in cui l’acquirente aveva assunto il rischio di perimento della cosa, e non quella di consegna o spedizione. Il quarto motivo è infondato: l’accertamento verso i soci derivava da quello relativo alla società, e il venir meno del maggior reddito societario per il 2009 travolgeva l’accertamento verso i soci, con assorbimento improprio e rigetto implicito del gravame. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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