Redditometro, spese di gestione immobili e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 22299 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente che deduca di aver sostenuto la spesa contestata con risorse di natura non reddituale è onerato della prova contraria in ordine alla disponibilità, all’entità e alla durata del possesso di tali risorse. Non è sufficiente dimostrare l’impiego delle somme per le spese o gli investimenti oggetto della presunzione: occorre produrre documenti da cui emergano gli elementi sintomatici del fatto che l’utilizzo sia accaduto o sia potuto accadere, dovendosi provare la persistenza della disponibilità al momento della spesa. È viziata da omesso esame di un fatto decisivo la sentenza che non valuti la documentazione comprovante la cessione degli immobili le cui spese di gestione hanno concorso a determinare il reddito presunto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava i redditi dichiarati dal contribuente per gli anni d’imposta 2004 e 2005, muovendo dall’esborso di oltre 500 mila euro effettuato per l’acquisto di un immobile. Emetteva i relativi avvisi di accertamento.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva i ricorsi e, in secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione. Proposto ricorso per cassazione, l’erede del contribuente lo articolava in quattro motivi, mentre l’Agenzia si limitava a depositare atto di costituzione, non avendo proposto tempestivamente controricorso. La questione approda in legittimità per accertare se la sentenza di appello abbia omesso la valutazione di circostanze decisive per la determinazione del reddito presunto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina dapprima, in applicazione del principio della ragione più liquida, il secondo motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla documentazione comprovante l’avvenuta cessione del compendio immobiliare fin dagli anni Sessanta.
La decisività di tale documentazione è evidente: alla presunzione di reddito non dichiarato hanno contribuito non solo la quota di risparmio computata nel quinquennio precedente, pari a 112.200,00 euro, ma anche le spese di gestione dei ventotto immobili, quantificate in 17.863,28 euro annui. L’esame degli atti sulla cessione assume quindi rilievo determinante ai fini del reddito presunto, con assorbimento del primo motivo.
Il terzo motivo, che denuncia violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, è invece infondato. Il contribuente aveva dedotto che la spesa derivava da uno smobilizzo immobiliare risalente a molti anni prima, senza provare l’accantonamento dei relativi proventi finanziari.
Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ribadisce che in tema di accertamento sintetico — ove il contribuente deduca che la spesa effettuata derivi da risorse di natura non reddituale godute dal proprio nucleo familiare ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 — è onerato della prova contraria in ordine alla disponibilità, all’entità e alla durata del relativo possesso. Sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano gli elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere, come già affermato dalla sentenza Cass. n. 16637/2020.
Nella specie la prova era stata affidata a uno smobilizzo avvenuto quindici anni prima e a una disponibilità di 587.044 euro al 3 dicembre 2003, priva di collegamento con lo smobilizzo; il pagamento di buona parte della somma era poi imputato a un’anticipazione bancaria di 300 mila euro, che presuppone ulteriori risorse per il rimborso. Il rigetto del quarto motivo consegue a quello del terzo. Il ricorso è dunque accolto limitatamente al secondo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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