Licenziamento per g.m.o. insussistente e reintegra dopo sentenze Consulta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22300 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022, l’art. 18, comma 7, legge n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012, non consente più al giudice alcuna facoltà di scelta tra tutela ripristinatoria e tutela economica. Accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve ordinare la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Il giudizio di cassazione è tenuto a rilevare d’ufficio gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta, poiché lo scrutinio pende fino alla pubblicazione della sentenza. Nel rito del lavoro, la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo presuppone un’insanabile divergenza, non superabile con la correzione dell’errore materiale.

Il Fatto

Il lavoratore, imbarcato in continuità su un motopeschereccio operante nella mitilicoltura con qualifica di marinaio, riceveva dalla società cooperativa datrice di lavoro la comunicazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato dal disarmo dell’unità navale.

Il Tribunale dichiarava l’illegittimità del recesso, ravvisando la violazione dell’art. 1, comma 40, legge n. 92/2012 per l’omessa procedura di conciliazione e la manifesta insussistenza del fatto, e ordinava la reintegrazione con indennità risarcitoria. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo della cooperativa, confermava l’illegittimità ma escludeva la manifesta insussistenza del motivo oggettivo, dichiarava risolto il rapporto e liquidava la sola tutela economica, respingendo il reclamo incidentale del lavoratore sulla retribuzione globale di fatto. Il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, connessi, investono la qualificazione della vicenda sotto il profilo della insussistenza del fatto e l’omessa pronuncia su di essa. La Corte ne dichiara la fondatezza muovendo da un dato esterno alla sentenza impugnata: nelle more del giudizio di legittimità sono intervenute due pronunce del Giudice delle leggi che hanno inciso sull’apparato sanzionatorio del licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo.

La Corte costituzionale n. 59 del 2021 ha dichiarato illegittimo il secondo periodo dell’art. 18, settimo comma, legge n. 300/1970 nella parte in cui prevede che il giudice «può altresì applicare», anziché «applica altresì», la disciplina del quarto comma. La n. 125 del 2022 ha poi caducato la parola «manifesta», eliminando la soglia qualificata dell’insussistenza.

Da qui il principio processuale: anche nel giudizio di cassazione il giudice deve tener conto della declaratoria di incostituzionalità, perché il giudizio pende fino alla pubblicazione della sentenza e le norme caducate non possono più trovare applicazione. La Corte richiama sul punto la propria Cass. n. 16081/2004.

L’effetto è assorbente. Accertata l’insussistenza del fatto, il giudice deve ordinare la reintegrazione, senza margini di scelta tra tutela reale e indennitaria, come già affermato dalle Cass. n. 30167/2022, n. 35497/2022, n. 1299/2023 e n. 9937/2024.

È fondato anche il terzo motivo. La sentenza d’appello presenta una divergenza tra motivazione e dispositivo sulla misura della retribuzione globale di fatto. Nel rito del lavoro, osserva la Corte, solo il contrasto insanabile determina la nullità, e tale insanabilità va esclusa quando le due parti siano parzialmente coerenti e la divergenza sia solo quantitativa e ancorata a un elemento obiettivo. Nel caso concreto, tuttavia, non è individuabile con certezza la statuizione del giudice, sicché il rimedio dell’errore materiale non è praticabile e la sentenza è nulla in parte qua ai sensi dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. (richiamate Cass. n. 37079/2022, n. 21618/2019, n. 5939/2018). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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