Distanze autostradali, rileva il centro abitato al tempo della costruzione (Cass. civ. Sez. II n. 10482 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze delle costruzioni dalle opere autostradali, la verifica dell’appartenenza dell’immobile al centro abitato — rilevante per individuare la fascia di inedificabilità applicabile — deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della costruzione e alle previsioni degli strumenti urbanistici allora vigenti, non alla delimitazione operata successivamente. È pertanto insufficiente, ai fini del rigetto della domanda di demolizione, il riferimento a una certificazione comunale che attesti il posizionamento della particella all’interno del perimetro urbano secondo una delibera di giunta adottata in epoca posteriore, ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, e dunque per finalità di sicurezza della circolazione e non urbanistiche. L’art. 9 della legge n. 729/1961, che fissa la distanza minima di venticinque metri dal limite della zona di occupazione dell’autostrada senza distinguere tra costruzioni interne ed esterne ai centri abitati, resta applicabile alle autostrade anche all’interno dei perimetri urbani, mentre la fascia di trenta metri del nuovo codice della strada opera solo per le costruzioni successive alla sua entrata in vigore.

Il Fatto

La società concessionaria autostradale convenne in giudizio la proprietaria di un fabbricato posto in corrispondenza del km 16+950 della carreggiata Sud dell’autostrada Napoli-Salerno, chiedendone la condanna alla demolizione perché edificato a distanza inferiore ai sessanta metri dalla carreggiata, imposti per le costruzioni fuori dai centri abitati. La convenuta eccepiva di avere presentato nel 1986 istanza di concessione in sanatoria.

Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che l’area ricadesse all’interno del centro abitato e che trovasse quindi applicazione il limite di venticinque metri, nella specie rispettato. La Corte d’appello confermò, valorizzando la certificazione comunale sul posizionamento della particella nel perimetro urbano. La società ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo del quadro normativo applicabile ratione temporis. Poiché dall’istanza di sanatoria del 1986 emerge che l’immobile fu costruito prima di tale data, esso è anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 285/1992 e del relativo regolamento attuativo. Quest’ultimo fissa in trenta metri la fascia di inedificabilità rispetto alle autostrade all’interno dei centri abitati; in precedenza, per l’art. 9 della legge n. 729/1961, il divieto era di venticinque metri dal limite della zona di occupazione autostradale.

Richiamando il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 19845/2018, cui si affiancano Cass. Sez. II n. 6118 del 1995 e Cass. Sez. II n. 5401 del 1997), la Corte ribadisce che l’art. 9 della legge del 1961, non distinguendo tra costruzioni interne ed esterne ai centri abitati, resta applicabile alle autostrade all’interno dei perimetri urbani anche dopo la legge n. 765/1969, il cui art. 19 regola le sole costruzioni fuori dai centri abitati.

Il passaggio decisivo riguarda l’accertamento del centro abitato. La Corte di merito si è limitata a richiamare la certificazione comunale che colloca l’area nel perimetro urbano in base a una delibera di giunta del 1995, adottata ai sensi del codice della strada per finalità di sicurezza della circolazione. Ma tale delimitazione non può retroagire a definire la situazione urbanistica esistente al momento della costruzione.

Il giudice del merito avrebbe dovuto accertare se, alla data di edificazione, l’immobile si trovasse o meno nel centro abitato, avendo riguardo alla legge n. 729/1961 e al principio per cui, nei comuni dotati di piano regolatore o programma di fabbricazione, è dalle relative previsioni che si desume il perimetro urbano (in motivazione, Cass. Sez. II n. 27593 del 2013). Nel caso di specie la costruzione, distante meno di trenta metri dalla sede autostradale, versa in condizione di sopravvenuta illegittimità rispetto alla disciplina posteriore, ma la verifica temporale è rimasta omessa.

Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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