Indennità premio di servizio: base di calcolo tassativa per l’avvocato dipendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22368 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La base di calcolo dell’indennità premio di servizio del personale degli enti locali è circoscritta dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968 alle sole voci dello stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. L’elencazione ha carattere tassativo: non è consentita alcuna integrazione analogica, né il ricorso a delibere della singola amministrazione. Gli onorari ripartiti agli avvocati dipendenti dall’ente locale, pur assoggettati a contribuzione ai sensi dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, non concorrono a formare la retribuzione contributiva utile al computo dell’indennità, restando distinta la retribuzione imponibile previdenziale da quella tassativamente descritta dalla norma. Tale interpretazione restrittiva è conforme al diritto vivente ed esente da sospetti di illegittimità costituzionale.

Il Fatto

Il ricorrente, già avvocato dipendente di un Comune, aveva chiesto al giudice del lavoro il riconoscimento del diritto a includere nella base di calcolo dell’indennità premio di servizio gli importi percepiti a titolo di riparto degli onorari relativi alle cause in cui l’ente, patrocinato dai propri legali dipendenti, era risultato vittorioso.

Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato il rigetto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati anche con memoria; il Comune e l’I.N.P.S. si sono difesi con controricorso. Il ricorso, inizialmente fissato in camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo per la discussione in udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia omesso esame di una questione determinante del giudizio. La Corte lo dichiara inammissibile: il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile in caso di doppia decisione conforme nei gradi di merito, secondo la regola dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., vigente all’epoca e riprodotta nel testo novellato dell’art. 360, comma 4. Il motivo è inoltre inammissibile perché presenta in modo artificioso come omesso esame quello che è il risultato, non gradito, dell’esame già compiuto.

Il secondo motivo tocca il punto essenziale: l’interpretazione dell’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, che individua la retribuzione contributiva posta dall’art. 4 a base dell’indennità. Secondo la costante lettura restrittiva, non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di omnicomprensività della retribuzione: la determinazione della retribuzione-parametro è rimessa, di regola, alla contrattazione collettiva e, nel rispetto di questa, al contratto individuale.

La Cass. S.U. n. 3673/1997 ha chiarito che la ratio della norma è negativa dell’omnicomprensività e che la specifica menzione degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e degli assegni in natura implica l’esclusione di ogni altra voce non espressamente indicata. Nella stessa linea si colloca Cass. n. 11156/2017.

Non convince l’argomento del ricorrente secondo cui gli onorari ripartiti sarebbero assoggettati a contribuzione ex art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005: la retribuzione contributiva dell’art. 4 non coincide con la retribuzione imponibile previdenziale, ma è quella tassativamente descritta dall’art. 11, comma 5. È escluso il ricorso all’analogia, perché la tassatività delle voci non ammette integrazioni.

Quanto alle delibere della singola amministrazione, il trattamento economico del personale pubblico è solo quello stabilito dai contratti collettivi nazionali e, sulla loro base, dai contratti decentrati integrativi, come disposto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Infine, per l’analoga disciplina degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici (art. 13 della legge n. 70 del 1975), la Corte cost. n. 73/2024 ha dichiarato infondata la questione di legittimità, confermando il carattere tassativo della base parametrica. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *