Indennità di mobilità anticipata e rioccupazione entro 24 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17719 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di mobilità anticipata di cui all’art. 7, comma 5, legge n. 223/1991 non ha natura previdenziale e non è diretta a fronteggiare uno stato di bisogno, ma costituisce un contributo finanziario per le spese iniziali di un’attività autonoma del lavoratore in mobilità. Essa deve essere restituita qualora, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, il lavoratore assuma un’occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o pubblico. L’effettiva intrapresa dell’attività di lavoro autonomo non esclude l’obbligo restitutorio, poiché la rioccupazione subordinata entro il termine dimostra che lo scopo legislativo della definitiva fuoriuscita dallo stato di bisogno e dall’area del lavoro subordinato non è stato raggiunto.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità per intraprendere un’attività di lavoro autonomo. Successivamente era stato assunto con contratto di lavoro subordinato entro i ventiquattro mesi dalla corresponsione. L’Inps, ritenuta non dovuta l’indennità, ne aveva chiesto la ripetizione.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda del lavoratore volta ad accertare la non ripetibilità delle somme. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la decisione, ritenendo che l’indennità non spettasse per essere intervenuta l’assunzione subordinata entro il termine normativo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, legge n. 223/1991. Il ricorrente sosteneva che l’effettiva intrapresa dell’attività autonoma giustificasse la corresponsione dell’indennità, a prescindere dalla successiva conclusione di un contratto di lavoro subordinato entro il termine.

La Suprema Corte ritiene il motivo infondato, escludendo l’inammissibilità prospettata dall’Inps ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché i precedenti richiamati dall’Istituto non riguardano la fattispecie concreta, caratterizzata dall’effettiva intrapresa dell’attività autonoma per meno di ventiquattro mesi e dalla successiva assunzione subordinata entro il termine.

La Corte ricostruisce la ratio dell’istituto. L’indennità anticipata non ha carattere previdenziale e non mira a far fronte a uno stato di bisogno, ma rappresenta un contributo finanziario destinato a sostenere le spese iniziali dell’attività svolta in proprio. Il richiamo è a Cass. n. 389/2024, a Corte cost. n. 38/2024 e a Cass. n. 17174/2016. Il legislatore ha fissato il termine di ventiquattro mesi perché lo scopo della fuoriuscita dal mercato del lavoro possa dirsi soddisfatto.

Secondo il consolidato orientamento richiamato, la norma ha inteso differenziare la posizione del lavoratore che, pur avendo seriamente tentato l’attività autonoma, sia stato costretto a tornare a occupazioni subordinate. Entro il termine, la rioccupazione alle altrui dipendenze impone la restituzione; decorso il termine, l’obbligo non sussiste più, perché il periodo è indicativo della serietà del tentativo.

Nel caso concreto, l’effettiva intrapresa dell’attività autonoma non vale a escludere l’obbligo restitutorio. La rioccupazione subordinata entro i ventiquattro mesi dimostra che lo stato di bisogno legato alla disoccupazione non è cessato e che il lavoratore non è uscito definitivamente dall’area del lavoro subordinato. L’indennità anticipata diviene priva di titolo, mentre resta dovuta l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 223/1991, a fronte dello stato di bisogno tutelato dall’art. 38 Cost. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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