Cancellazione dagli elenchi agricoli: la pubblicazione telematica INPS fa decorrere la decadenza anche per i periodi anteriori al 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4427 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione telematica dell’elenco nominativo trimestrale di variazione sul sito istituzionale dell’INPS, ai sensi dell’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011, costituisce forma di notifica idonea del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative, facendo decorrere il termine di decadenza di trenta giorni per l’impugnazione previsto dall’art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. con l. n. 83/1970. Tale norma, regolando la sola forma dell’atto di disconoscimento e le sue modalità di comunicazione, non lede il principio di irretroattività e si applica a tutti gli elenchi pubblicati dopo la sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori. Accertata la decadenza, ogni questione sul merito del provvedimento di cancellazione resta assorbita.
Il Fatto
La lavoratrice agricola proponeva domanda giudiziale per far valere il proprio diritto all’iscrizione negli elenchi agricoli, dopo che l’INPS ne aveva disconosciuto il rapporto di lavoro. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Salerno dichiaravano la domanda inammissibile, perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all’art. 22 d.l. n. 7/1970. La Corte territoriale riteneva applicabile la decadenza anche per l’annualità 2009, oggetto del disconoscimento, ancorché pubblicato telematicamente dopo l’entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011. La lavoratrice ricorreva per cassazione, sostenendo l’illegittima applicazione retroattiva della nuova disciplina di notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, entrambi incentrati sulla presunta violazione del principio di irretroattività dell’art. 38 d.l. n. 98/2011. Ribadendo il proprio indirizzo costante, la Corte richiama il quadro normativo che ha progressivamente trasformato le modalità di comunicazione dei disconoscimenti: dalla notifica individuale, prevista dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993, al sistema attuale, introdotto dal legislatore del 2011, che ha soppresso gli elenchi trimestrali e ne ha creato di nuovi “di variazione”, da pubblicare sul sito INPS nelle forme previste dal r.d. n. 1949/1940.
La norma non viola il principio di irretroattività. La fonte del potere di disconoscimento rimane nella potestà pubblica dell’ente previdenziale di verificare i presupposti per le provvidenze, già radicata nell’art. 15, comma 3, d.l. n. 7/1970 e nell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993. L’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 regola esclusivamente la forma dell’atto e le sue modalità di comunicazione, dovendo pertanto trovare applicazione per tutti gli elenchi pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, anche se relativi a periodi di lavoro anteriori. Con tale ricostruzione, la Corte conferma la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di disconoscimento.
La Corte richiama inoltre la pronuncia della Corte costituzionale n. 45 del 2021, che ha ritenuto il sistema di notifica tramite pubblicazione sul sito dell’INPS una forma di pubblicità idonea a integrare la conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale, essendo stato contemperato l’interesse all’efficienza della pubblica amministrazione con la garanzia di conoscibilità del provvedimento per il lavoratore.
Il terzo motivo, con cui si deduce la generica violazione di norme di diritto e l’omessa valutazione dei mezzi istruttori, è invece dichiarato inammissibile. Una volta accertata la decadenza, ogni questione relativa al merito della cancellazione e ai suoi presupposti resta assorbita. Il ricorso è integralmente respinto e la ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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