Art. 648.

Art. 648.

Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi ((degli articoli 628)), terzo comma, o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

Se il fatto e' di particolare tenuita', si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale reato.

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