Cassazione, sent. n. 39096/2025: l’aggravante delle “più persone riunite” nell’estorsione richiede la presenza simultanea di almeno due concorrenti
Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 39096/2025, Udienza Pubblica 14 novembre 2025, dep. 3 dicembre 2025, R.G. n. 26133/2025, Pres. Caputo, Rel. Borsellino.
I fatti
La Corte d’appello di Napoli, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva dichiarato prescritti alcuni reati di danneggiamento seguito da incendio e confermato la condanna di due imputati per tentata estorsione, commessa incendiando dolosamente il furgone di una persona offesa per costringerla a restituire somme provento di un reato di usura, e per un secondo episodio, incendiando il furgone di un’altra persona offesa per costringerla a sottoscrivere una falsa quietanza liberatoria relativa a un precedente procedimento.
Il ricorso
Ricorsi di entrambi gli imputati: il primo, condannato per un solo episodio, deduce vizio di motivazione e travisamento della prova sulla propria identificazione; il secondo, condannato per entrambi gli episodi, contesta la ricostruzione probatoria e, soprattutto, la sussistenza dell’aggravante delle “più persone riunite” (art. 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p.), sostenendo che gli inquirenti non avessero mai accertato una presenza simultanea di più concorrenti al momento dei fatti.
La decisione
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del primo imputato per genericità. Accoglie invece il motivo sull’aggravante proposto dal secondo: la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente l’aggravante anche in assenza di contestualità, richiamando un precedente isolato del 2010, ma tale orientamento risulta da tempo superato dalle Sezioni Unite Alberti (2012), secondo cui l’aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. Un più recente e diverso orientamento, che ammette condotte non contestuali, riguarda esclusivamente le estorsioni riconducibili ad associazioni di stampo mafioso, elemento qui non contestato. Annulla quindi con rinvio limitatamente all’aggravante, estendendo l’annullamento, per l’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., anche al primo imputato, trattandosi di circostanza di natura oggettiva.
Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia; il diverso orientamento che ammette condotte realizzate in momenti distinti trova applicazione solo in relazione a condotte estorsive riconducibili ad associazioni di stampo mafioso o comunque operanti nel loro interesse.
L’esito
Annullamento con rinvio, per entrambi gli imputati, limitatamente alla sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite; la Cassazione rileva inoltre, ex officio, che il reato di tentata estorsione, ove privato dell’aggravante, risulterebbe già prescritto.
Perché questa decisione conta, in pratica
Criterio di immediato rilievo pratico, sia per l’accusa che per la difesa, nei procedimenti per estorsione con pluralità di concorrenti: l’aggravante non può essere riconosciuta automaticamente quando i soggetti intervengono in momenti diversi, salvo il contesto della criminalità organizzata di stampo mafioso. La qualificazione giuridica ha qui un riflesso diretto e decisivo sulla prescrizione del reato, come dimostra il caso di specie.