Rapina di lieve entità dopo la Consulta: il giudice dell’esecuzione deve valutare in concreto la nuova attenuante (Cass. pen. 2197/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza n. 2197 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 25387/2025) — Presidente Giuseppe Santalucia, Relatrice Maria Eugenia Oggero.

Il principio di diritto

Il condannato per rapina con sentenza irrevocabile, se la pena non è stata interamente eseguita, può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere l’attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 e di rideterminare il trattamento sanzionatorio. Tale attenuante è uno strumento ulteriore rispetto alle attenuanti generiche e a quella comune dell’art. 62, n. 4, c.p.: il loro già avvenuto riconoscimento non osta a un nuovo apprezzamento degli elementi del fatto, sicché il giudice dell’esecuzione deve valutarne in concreto gli indici — natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell’azione, tenuità del danno o del pericolo — e non può limitarsi a una delibazione sommaria.

Il fatto

Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di rideterminazione della pena per il delitto di rapina (art. 628 c.p.) avanzata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 628, commi primo e secondo, c.p. nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena, fino a un terzo, quando il fatto sia di lieve entità. Il giudice aveva escluso i presupposti dell’attenuante osservando che le caratteristiche della condotta erano già state valutate in sede di cognizione per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il condannato ricorreva per cassazione; anche il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.

La motivazione

Il ricorso è fondato. In base al principio delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 42858 del 2014, Gatto) e all’art. 30, comma quarto, della legge n. 87 del 1953, quando, dopo la condanna irrevocabile, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale — anche diversa da quella incriminatrice — incidente sul trattamento sanzionatorio non ancora interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (in senso analogo, per l’estorsione dopo Corte cost. n. 120 del 2023, Sez. 1, n. 45891 del 2024).

L’attenuante della lieve entità è uno strumento ulteriore rispetto alle attenuanti generiche e a quella comune dell’art. 62, n. 4, c.p. (Sez. 2, n. 45792 del 2024): il loro già avvenuto riconoscimento non preclude un nuovo apprezzamento degli stessi elementi ai fini della nuova diminuente. Il giudice dell’esecuzione, titolare di poteri istruttori (artt. 665 e 666, comma 5, c.p.p.; Sez. U, n. 18821 del 2013, Ercolano), avrebbe dovuto esaminare in concreto gli indici fattuali della condotta secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale, anche solo per escludere l’attenuante; si è invece limitato a una delibazione sommaria fondata sull’avvenuta concessione delle generiche. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Firenze.

Implicazioni pratiche

Chi è stato condannato in via definitiva per rapina (o per estorsione) prima delle sentenze della Corte costituzionale n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023 può chiedere in sede esecutiva il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, purché la pena non sia interamente eseguita. Il giudice dell’esecuzione non può negarla richiamando le attenuanti generiche già concesse: deve compiere una valutazione autonoma e concreta degli indici del fatto, anche solo per escluderla. La pronuncia rafforza i poteri di accertamento del giudice dell’esecuzione a fronte delle declaratorie di incostituzionalità incidenti sul trattamento sanzionatorio.

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