Art. 45.
Obblighi del locatore
1. Il locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Nota all'art. 45. – Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota all'art. 41.
Nota all'art. 45. – Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota all'art. 41.