Art. 59-quater.

Art. 59-quater.

(( (Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori).))

1. ((Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile:))

a) ((l'identita' e l'attivita' principale del professionista e, se applicabile, l'identita' e l'attivita' principale del professionista per conto del quale agisce;))

b) ((l'indirizzo geografico in cui il professionista e' stabilito, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative a qualsiasi altro mezzo di comunicazione offerto dal professionista e, se del caso, quelli del professionista per conto del quale agisce. I suddetti mezzi di comunicazione offerti dal professionista consentono al consumatore di contattare rapidamente il professionista e di intrattenere con quest'ultimo una corrispondenza scritta su un supporto durevole;))

c) ((le pertinenti informazioni di contatto che consentono al consumatore di indirizzare eventuali reclami al professionista e, se del caso, al professionista per conto del quale agisce;))

d) ((se il professionista e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro in cui il professionista e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;))

e) ((se l'attivita' del professionista e' soggetta ad autorizzazione, il nome, l'indirizzo, il sito web ed eventuali altre informazioni di contatto dell'autorita' di controllo competente;))

f) ((una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;))

g) ((il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al professionista per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il professionista o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consente al consumatore di verificare quest'ultimo;))

h) ((se applicabile, le informazioni sulle conseguenze dei ritardi nei pagamenti o dei mancati pagamenti;))

i) ((se applicabile, il fatto che il prezzo e' stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;))

l) ((se applicabile, un avviso indicante che il servizio finanziario e' in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare o il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il professionista non esercita alcun controllo e un avviso indicante che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;))

m) ((l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o di costi non versati tramite il professionista o non imposti da quest'ultimo;))

n) ((qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite conformemente al presente comma;))

o) ((le modalita' di pagamento e di esecuzione;))

p) ((qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione del mezzo di comunicazione a distanza, se addebitato;))

q) ((se fattori ambientali o sociali sono integrati nella strategia di investimento del servizio finanziario, gli eventuali obiettivi ambientali o sociali perseguiti dal servizio finanziario stesso;))

r) ((l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso e, se tale diritto esiste, la sua durata e le condizioni per esercitarlo, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare e alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio del suddetto diritto;))

s) ((la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;))

t) ((eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di risolvere lo stesso prima della sua scadenza ovvero recedere, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;))

u) ((istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 59-octies, commi 1, 2 e 4 comprendenti, tra l'altro, il proprio numero di telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis;))

v) ((qualsiasi clausola contrattuale che stabilisce la legislazione applicabile al contratto a distanza e/o il foro competente;))

z) ((la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il professionista, con l'accordo del consumatore, s'impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza;))

aa) ((se applicabile, la possibilita' di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso cui sia assoggettato il professionista e le relative modalita' di accesso;))

bb) ((l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.))

2. ((Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, il professionista invia al consumatore un promemoria sulla possibilita' di recedere dal contratto a distanza e sulla procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 59-octies. Tale promemoria e' fornito al consumatore, su un supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto a distanza.))

3. ((Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore su un supporto durevole e sono di facile lettura. Su richiesta, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai consumatori con disabilita', compresi quelli con disabilita' visive, in un formato adeguato e accessibile.))

4. ((Fatta eccezione per le informazioni di cui al comma 1, lettere a), f), g), m) e r), il professionista puo' stratificare le informazioni fornite per via elettronica. Se le informazioni sono stratificate, e' sempre possibile visualizzare, salvare e stampare le informazioni di cui al comma 1 come un unico documento. In tali casi, il professionista garantisce che al consumatore siano presentate tutte le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 prima della conclusione del contratto a distanza.)) ((55))

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AGGIORNAMENTO (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

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