Accorpamento dei consorzi di bonifica e permanenza in vita degli enti accorpati (Cass. civ. Sez. V n. 25546 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accorpamento dei consorzi di bonifica disposto dalla legge regionale, in mancanza di una espressa previsione di estinzione degli enti accorpati, non produce l’immediata estinzione dei consorzi destinati alla riunificazione. La nuova entità succede senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi, ma la riunificazione opera come esito di un procedimento di riorganizzazione: solo al suo completamento può realizzarsi l’effetto estintivo. Ne consegue che i consorzi accorpati conservano la legittimazione ad adottare gli atti di gestione, compresi i ruoli per il pagamento dei contributi consortili, rimanendo escluso ogni vizio di incompetenza assoluta dell’atto impositivo emanato dal consorzio accorpato.
Il Fatto
Con sentenza depositata nell’agosto 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia aveva annullato l’avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica 6 Enna, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, per il pagamento di un contributo opere irrigue relativo all’anno 2018. Il giudice regionale aveva ravvisato un vizio di incompetenza assoluta, ritenendo che l’atto fosse stato emesso da un soggetto non più esistente, in quanto accorpato al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.
Avverso la sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, resistito dal contribuente con controricorso. In via preliminare è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, conferita su supporto analogico senza attestazione di conformità nella relata di notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione preliminare richiamando l’art. 196-novies disp. att. cod. proc. civ. e l’art. 369 cod. proc. civ. Rileva che il controricorrente non ha contestato la conformità della procura all’originale cartaceo, limitandosi a eccepire l’assenza dell’asseverazione di conformità. In applicazione del principio di strumentalità delle forme e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, l’assenza di disconoscimento esclude la sanzione dell’improcedibilità, residuando una mera irregolarità. Il Consorzio, peraltro, ha depositato l’attestazione mancante mesi prima dell’adunanza.
Nel merito, la Corte accoglie il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 13 legge n. 5/2014 della Regione Siciliana e dell’art. 19 del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale. La norma regionale ha ridefinito gli ambiti territoriali dei consorzi attraverso l’unificazione dei comprensori, istituendo il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, che accorpa il Consorzio di Bonifica 6 Enna e altri consorzi.
La Corte osserva che l’art. 19, comma 13, del regolamento garantisce il nesso di continuità tra le attività dei precedenti enti e quello di nuova costituzione, stabilendo che piani, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti fino a diversa determinazione. Il periodo transitorio, introdotto dalla delibera commissariale, è funzionale alla modalità di successione tra gli enti.
Richiamando le precedenti pronunce n. 15351/2023, n. 6610 e n. 6611 del 2026 e n. 22104/2025, la Corte afferma che la lettera della norma non contempla un effetto estintivo dei consorzi accorpati contestuale all’istituzione del nuovo ente. La riunificazione è operazione che non postula l’immediata estinzione dell’ente accorpato, configurandosi come epilogo del procedimento di riorganizzazione.
Ne deriva che il Consorzio accorpato conserva la legittimazione ad adottare l’atto impositivo, in ragione della sopravvivenza fino al completamento dell’accorpamento e del perdurante affidamento dell’attività. L’erronea indicazione della qualifica di mandatario senza rappresentanza non incide sulla titolarità del potere di emanare l’atto. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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