Compensazione delle spese tributarie solo con gravi ed eccezionali ragioni motivate (Cass. civ. Sez. V n. 20667 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese giudiziali può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate e riferirsi a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. La giustificazione della compensazione fondata sull’obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto è radicalmente incoerente con le ragioni addotte per l’accoglimento del gravame e integra violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., quando il quadro esegetico era ormai consolidato al momento della pronuncia. La mancanza di motivazione, o la sua mera apparenza, determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, sesto comma, Cost.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato due avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, emessi a seguito della riqualificazione, ex art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, di una serie di operazioni societarie come cessioni indirette di rami aziendali. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale ha invece accolto l’appello, annullando gli atti impositivi, ma ha compensato le spese giudiziali.

Avverso tale capo della decisione la società ha proposto ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo la tardività del ricorso per intervenuta notifica a mezzo pec della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente. L’eccezione è destituita di fondamento: la presunta notifica a mezzo pec della sentenza impugnata, idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, è stata solo dedotta e non documentata. Il ricorso risulta pertanto tempestivamente proposto in pendenza del termine lungo.

Nel merito, il ricorso si articola in due motivi. Con il primo la contribuente denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in ordine alla compensazione delle spese, in assenza della condanna della controparte secondo il criterio della soccombenza. Il motivo è infondato. La Corte richiama la nozione di motivazione apparente e il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., ma rileva che nella specie la Commissione regionale ha indicato la ragione giustificativa della compensazione, così raggiungendo la soglia di sufficienza richiesta sul piano della logica giuridica.

Con il secondo motivo la contribuente censura la compensazione per violazione degli artt. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 92 cod. proc. civ., non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni. Il motivo è fondato. La Corte ribadisce che anche nel processo tributario le gravi ed eccezionali ragioni devono essere esplicitamente motivate e riguardare circostanze concrete, quali la condotta processuale della parte soccombente o l’incidenza di fattori esterni, tali da rendere contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio della soccombenza.

Nella specie, la giustificazione della compensazione con l’obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto è radicalmente incoerente con le ragioni poste a base dell’accoglimento del gravame. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale: dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017, alcuni arresti avevano escluso la natura interpretativa della disposizione; l’approvazione dell’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018 ha però sancito la natura di norma di interpretazione autentica, come riconosciuto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021. Al momento della pronuncia impugnata il consolidamento della giurisprudenza di legittimità non consentiva più di ravvisare alcuna incertezza esegetica.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il solo rinnovo della statuizione sulle spese del giudizio di appello, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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