La nullità per ultrapetizione della sentenza che dichiara la prescrizione sulla base di un vizio di notifica non dedotto (Cass. civ. Sez. 5 n. 6315 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che dichiara la prescrizione del credito erariale fondandosi su una presunta irregolarità della notifica della cartella di pagamento, non dedotta dalle parti né emergente dagli atti, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. La censura di ultrapetizione è fondata qualora la questione posta a base della decisione non sia stata sollevata nei motivi di gravame, mentre la contestazione sollevata dal contribuente riguardi esclusivamente il valore probatorio della copia prodotta in giudizio dall’agente della riscossione. L’accoglimento del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., comporta l’assorbimento dei profili concernenti l’apparenza della motivazione e la fondatezza della prescrizione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e le sottese cartelle di pagamento relative a II.DD. e IVA per l’anno 2005, asseritamente mai notificate. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; in sede di appello, la Commissione tributaria regionale riformava la decisione, ritenendo assorbente la questione della prescrizione dei crediti, maturata sul presupposto che la notifica delle cartelle fosse avvenuta a mezzo di servizio postale privato al di fuori dei presupposti di legge.
Avverso tale sentenza, l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, che il giudice d’appello avesse rilevato un vizio della notifica non sollevato dalle parti né documentato in atti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’agente della riscossione deduceva la nullità della sentenza per pronuncia extra petita, in violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., nonché degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ., 26 d.P.R. n. 602/72 e 60 d.P.R. n. 600/73.
Nel valutare la fondatezza della censura, la Suprema Corte ha rilevato che la questione dell’esecuzione della notificazione delle cartelle da parte di poste private non emergeva dai motivi di appello come sintetizzati nella sentenza impugnata. La contestazione del contribuente, come evincibile dall’atto di appello, riguardava, infatti, un profilo differente, ossia il valore probatorio della riproduzione fotostatica della notifica prodotta in giudizio.
Pertanto, il giudice di secondo grado, pronunciandosi su una questione mai sollevata, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’accoglimento di tale censura ha comportato l’assorbimento degli ulteriori profili di apparenza della motivazione e della questione relativa alla prescrizione breve quinquennale, che dovrà essere riesaminata all’esito della rivalutazione della documentazione prodotta dall’agente della riscossione.
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Nota della Redazione
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