Utili accantonati in s.r.l. fuori dalla base contributiva del socio lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25630 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il socio che partecipa con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto all’iscrizione alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. Ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, la denuncia del reddito ai fini IRPEF costituisce criterio selettivo della base imponibile contributiva: esso postula la percezione degli utili oppure l’opzione per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. Ne consegue che gli utili deliberati in accantonamento e non distribuiti, in difetto di opzione, restano estranei alla base imponibile. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, dunque, il sorgere dell’obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF.

Il Fatto

La vicenda riguarda una socia di una società a responsabilità limitata, iscritta alla gestione artigiani per la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, titolare di una quota paritaria del capitale. L’INPS le aveva notificato una comunicazione di debito e un conseguente avviso di addebito per contributi riferiti all’anno 2015, calcolando la base imponibile anche sugli utili prodotti dalla società e accantonati a riserva, quindi non distribuiti.

La contribuente si era opposta, ottenendo l’accoglimento delle opposizioni riunite in primo grado. Il Tribunale aveva escluso che i redditi dichiarati dalla s.r.l. ai fini fiscali, non distribuiti ai soci, fossero computabili tra i redditi d’impresa dell’assicurata. La Corte d’appello ha respinto il gravame dell’Istituto, confermando che l’obbligo contributivo non sorge per la sola partecipazione a una società di capitali.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e sostenendo che la base imponibile non può dipendere dalla scelta dei soci di distribuire o meno gli utili. Il ricorso è stato rimesso alle Sezioni con ordinanza e discusso in pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina della base imponibile. L’art. 1 della legge n. 233 del 1990 commisurava il contributo al reddito annuo derivante dall’attività di impresa che dà titolo all’iscrizione, dichiarato ai fini IRPEF. L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 ha invece rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento, ampliando la base imponibile anche quando per quei redditi non sorga alcun obbligo d’iscrizione.

Il passaggio decisivo è la qualificazione del reddito. Nelle società di persone l’imputazione “per trasparenza” realizza, ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra società e socio, sicché il reddito è proprio del socio indipendentemente dalla percezione. Diverso è il caso della società di capitali: il mero apporto al capitale, avulso dallo svolgimento di attività lavorativa, non giustifica il meccanismo di imposizione contributiva.

La Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010: il socio tenuto all’iscrizione nella gestione commercianti versa il contributo sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e a lui attribuita in ragione della quota di partecipazione. Occorre però chiarire quando quel reddito sia effettivamente attribuito al socio. Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF, il che postula la percezione degli utili o l’opzione per l’imputazione “per trasparenza”.

Il dato letterale è dirimente. Il richiamo ai redditi “denunciati” esprime una scelta consapevole del legislatore, con puntuale accezione tecnica, e non può tramutarsi in un generico riferimento ai redditi in astratto “conseguibili” e provvisoriamente accantonati: una simile lettura si risolverebbe in una interpretatio abrogans. A ciò si aggiunge la convergenza tra disciplina fiscale e previdenziale e il rispetto della riserva di legge dell’art. 23 Cost.

La Corte respinge le obiezioni dell’Istituto e della Procura Generale. Non rileva che la legge parli di redditi denunciati e non percepiti: il punto nodale è se il reddito sia per legge imputato all’obbligato. L’asserita finalità antielusiva non giustifica un contenuto precettivo dissonante rispetto alla lettera della legge, né la mancata distribuzione degli utili sottende di per sé un intento fraudolento. L’inderogabilità dell’obbligazione contributiva non è affievolita, perché è la legge stessa a instaurare il nesso tra obbligo contributivo e redditi imputati alla persona fisica.

Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate per la novità e la complessità delle questioni. La Corte dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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