Quadri e orario di lavoro: legittimo il licenziamento per assenze ingiustificate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9081 del 06.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I quadri non rientrano tra i lavoratori esclusi dall’applicazione della disciplina in materia di orario di lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 66/2003, poiché tale norma richiede la qualifica di dirigente, di personale direttivo ovvero di soggetto con poteri di decisione autonomi. In tema di licenziamento per giusta causa non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, poiché il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta rientra nella valutazione del giudice, salvo che per il fatto addebitato sia prevista una sanzione conservativa. La violazione sistematica e reiterata dell’orario di lavoro, già oggetto di richiamo aziendale, integra giusta causa di licenziamento e determina una irrimediabile lesione dell’elemento fiduciario.

Il Fatto

Il lavoratore, con qualifica di Quadro Professional di secondo livello, impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli il 26.02.2020, contestandone la legittimità davanti al giudice del lavoro.

Il provvedimento espulsivo era stato adottato per avere il dipendente, reiteratamente e senza autorizzazione, effettuato pause pranzo di circa due ore anziché i sessanta minuti prescritti e anticipato l’uscita, riducendo il tempo di presenza giornaliero obbligatorio di otto ore, in ventisei giornate comprese tra il gennaio e il febbraio 2020. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione proposta avverso l’ordinanza ex legge n. 92 del 2012; la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2607/2023, confermava la decisione. Il lavoratore ricorreva in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che, per la qualifica rivestita, non fosse soggetto all’osservanza dell’orario di lavoro, invocando l’art. 17 d.lgs. n. 66/2003, che prevede deroghe in favore del personale direttivo. La Corte ha respinto la censura osservando che la norma richiede la qualifica di dirigente, di personale direttivo di aziende o di persone con poteri di decisione autonomi, categorie nelle quali il ricorrente non rientrava.

Il Collegio ha precisato che i dirigenti sono equiparabili al personale direttivo solo quando siano preposti a singoli servizi o sezioni con diretta responsabilità, ovvero svolgano funzioni rappresentative o vicarie. Il ricorrente non aveva poteri decisionali autonomi né funzioni direttive di tale natura.

La stessa contrattazione collettiva, per l’osservanza dell’orario giornaliero, richiama espressamente la qualifica di Quadro, a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di funzione. L’introduzione del sistema “Single Badging” non aveva modificato l’orario contrattualmente previsto e riguardava anche il personale Professional. Il ricorrente era consapevole dell’obbligo, avendo egli stesso dedotto di aver lavorato oltre l’orario previsto.

Con il secondo motivo si censurava la sussistenza di condotte sistematiche integranti giusta causa, lamentando la sproporzione della sanzione e la tolleranza dei comportamenti pregressi. La Corte ha ribadito che la scala valoriale della contrattazione collettiva è uno dei parametri per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 cod. civ., ma che diviene vincolante solo quando per il fatto sia prevista una sanzione conservativa. La Corte territoriale ha correttamente escluso l’inquadramento nella fattispecie dell’art. 23 lett. b) CCSL, che punisce il singolo episodio, ravvisando invece una serie sistematica e reiterata di violazioni.

Quanto all’art. 24 CCSL, che prevede il licenziamento con preavviso nei casi di recidiva, la Corte ha confermato l’esclusione, non essendo stata contestata alcuna recidiva. Nemmeno l’intempestività della contestazione è risultata fondata, dovendosi parametrare il termine al comportamento realizzatosi dal gennaio al febbraio 2020, e non al richiamo del dicembre 2019. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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