Tardività dell’appello e rilevabilità d’ufficio del giudicato interno (Cass. civ. Sez. V n. 25672 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La tardività dell’appello, in quanto relativa all’esistenza di un giudicato formale interno sulla sentenza di primo grado, costituisce questione di rito rilevabile d’ufficio dal giudice della legittimità. La parte vittoriosa non è tenuta a proporre ricorso incidentale condizionato per prospettarla, poiché tale mezzo riguarda le questioni dedotte in appello e non esaminate dalla sentenza impugnata. L’eccezione è fondante, perché in grado di determinare l’ammissibilità dell’impugnazione. Il difetto di deposito della copia autentica della sentenza notificata, previsto dall’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, non è sanzionato e non incide sulla conoscenza della sentenza ritualmente notificata.

Il Fatto

Il Consorzio di Bonifica proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto, per vizio motivazionale, il ricorso del contribuente contro due avvisi di pagamento relativi al contributo per opere irrigue. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello.

Il Consorzio impugnava quindi la sentenza di seconde cure con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Il contribuente resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare il difetto di legitimatio ad causam del ricorrente e, soprattutto, la tardività dell’appello, in quanto notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare della tardività dell’appello, già sollevata nelle controdeduzioni del giudizio di gravame. Il rilievo è decisivo: se fondato, comporta l’esistenza di un giudicato formale sulla sentenza di primo grado.

Il Consorzio ricorrente sosteneva che la questione andava proposta con ricorso incidentale condizionato. La Corte disattende tale tesi. Trattandosi di questione di rito rilevabile d’ufficio e relativa all’esistenza di un giudicato formale interno, essa bene poteva essere prospettata con il solo controricorso.

Nel merito l’eccezione è accolta. L’appello risultava notificato a mezzo p.e.c. il 27.02.2023, mentre la sentenza di primo grado era stata notificata a mani il 18.10.2022. Il Consorzio non ha contestato tale circostanza, limitandosi a dedurre la necessità del ricorso incidentale.

La Corte richiama la disciplina del giudicato implicito di cui a Cass. SSUU n. 24172 del 29 agosto 2025, rilevando che il giudice di appello, pur investito della questione, non aveva espressamente deciso sul punto. L’analisi della questione, in quanto fondante, non necessitava di appello incidentale.

Non è di ostacolo l’art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, che impone il deposito della copia autentica della sentenza notificata. La lettera della norma non prevede alcuna sanzione per l’inadempimento, né l’omesso deposito può incidere sulla conoscenza della sentenza una volta che la notificazione sia stata ritualmente eseguita.

Alla fondatezza dell’eccezione consegue la cassazione senza rinvio della sentenza gravata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., stante l’accertata inammissibilità dell’appello. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e del carattere assorbente della questione preliminare, definita in base a interpretazione non univoca in sede giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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