Errore di fatto revocatorio e specificità dei motivi di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 4979 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza tributaria, non integra l’errore di fatto di cui all’art. 395, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. il vizio relativo all’interpretazione della domanda giudiziale o la valutazione delle risultanze processuali: occorre una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile che abbia fatto supporre l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato. Il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente la censura per revocazione, senza indicare i motivi tassativi dell’art. 360 cod. proc. civ. nè le norme di diritto poste a fondamento della doglianza, è inammissibile. Il decreto di archiviazione non rientra tra le formule assolutorie “di merito” cui l’art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000 riconnette efficacia di giudicato nel processo tributario.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, titolare di una quota di partecipazione pari al 50% del capitale di una società a responsabilità limitata, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, sul presupposto che l’omessa contabilizzazione di ricavi tra i soci fosse indice della loro distribuzione in nero.

Il ricorso del contribuente era respinto in primo grado e poi in appello. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per revocazione, anch’esso rigettato con la sentenza che ha dato origine al giudizio di legittimità. Contro tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la mancata riunione di quattro ricorsi per revocazione. La Corte lo dichiara inammissibile: l’art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992 configura un potere ordinatorio del giudice, preordinato all’economia dei giudizi e non sanzionato da alcuna nullità. Il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, è insindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo, relativo alla mancata verifica dell’invalidità dell’atto presupposto, è parimenti inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui il vizio di interpretazione della domanda non rientra nella nozione di errore di fatto denunciabile per revocazione (Sezioni Unite n. 13417/2023). Il contribuente, dinanzi alla Corte, non contesta la natura valutativa dell’errore invocato ma ripropone la medesima censura già respinta nel merito, senza alcun riferimento ai motivi dell’art. 360 cod. proc. civ.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: non viene dedotto lo specifico motivo di cassazione, nè le norme di diritto, nè gli atti processuali su cui la doglianza si fonda, con richiesta di una rinnovata indagine degli atti. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i motivi devono avere carattere di specificità e riferibilità alla decisione impugnata, restando estranea al giudizio di legittimità ogni doglianza non riguardante il decisum.

Il quarto motivo è infondato. La denuncia di un nuovo documento può integrare un motivo di revocazione, non una censura di legittimità. La Corte esamina d’ufficio lo ius superveniens: il d.lgs. n. 87 del 2024 ha introdotto l’art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000, che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. La norma si applica anche ai giudizi di cassazione pendenti all’entrata in vigore del decreto, ma non al caso in esame, dove il contribuente è stato attinto da un decreto di archiviazione, non contemplato dalla disposizione.

La Corte disattende infine la questione di legittimità costituzionale sulla composizione delle Commissioni tributarie, rilevandone l’irrilevanza e la carenza del requisito della non manifesta infondatezza, stante il margine di autonomia del legislatore processuale nella determinazione dei Collegi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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