Sanzioni civili Gestione separata esonero solo per annualità ante luglio 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25956 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esonero dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione separata INPS, affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 104 del 2022, opera esclusivamente per le annualità anteriori all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011. La caducazione della norma dichiarata incostituzionale non estende il beneficio agli inadempimenti contributivi successivi a tale data. Il ricorso che deduca la debenza delle sanzioni per il periodo posteriore, senza allegare la relativa pretesa nei gradi di merito, è inammissibile per difetto di specificità. La decisione di appello che si conformi alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità non è censurabile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il professionista aveva proposto giudizi di accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per aver prodotto, nell’esercizio della professione forense, redditi non assoggettati a contribuzione dalla Cassa di appartenenza, e aveva impugnato un avviso di addebito dell’INPS. La Corte d’appello di Catanzaro aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva annullato il titolo esecutivo relativo alla contribuzione, escludendo le sanzioni civili e gli interessi in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 104 del 2022, ma aveva confermato l’obbligo di iscrizione per il carattere abituale dell’attività.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell’art. 116, comma 8, legge n. 388/2000, sull’assunto che le sanzioni fossero dovute a partire dall’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. La parte privata è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza della Corte cost. n. 104 del 2022, che ha esonerato i professionisti dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, osserva il Collegio, è stata operata proprio per soddisfare l’esigenza di tutela dell’affidamento scusabile.
Il Collegio richiama la precisazione di Sez. I n. 17970 del 2022, secondo cui la pronuncia costituzionale elimina la norma dall’ordinamento per tutti i rapporti non esauriti, con la conseguenza che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili in relazione all’anno 2009. Su questa linea, la decisione territoriale risulta pienamente conforme: il dispositivo esclude espressamente sanzioni e interessi per le annualità oggetto di causa.
Il motivo dell’Istituto non supera il vaglio di specificità. La censura prospetta la debenza delle sanzioni per il periodo successivo al luglio 2011, ma non indica alcuna allegazione svolta nei gradi di merito a sostegno di una simile pretesa. Il beneficio costituzionale riguarda, per espressa delimitazione temporale, solo le annualità anteriori a tale data; gli eventuali inadempimenti successivi, osserva la Corte, potranno formare oggetto di separati giudizi.
Quanto alla mancata precisazione, nel dispositivo di appello, del riferimento temporale delle sanzioni annullate, il Collegio ritiene che essa sia agevolmente colmata dalla contestuale enunciazione della condanna alla contribuzione per le due annualità considerate. La questione di diritto è stata quindi decisa in conformità con la giurisprudenza della Corte, senza che la ricorrente abbia offerto elementi per mutarne l’orientamento.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sia per i profili contenutistici dei motivi ai sensi dell’art. 366, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., sia con riferimento all’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. Alla soccombenza non segue condanna alle spese, essendo la controparte rimasta intimata, con le conseguenti disposizioni sul contributo unificato.
Nota della Redazione
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