Decorrenza pensione in gestione separata ancorata alla domanda di opzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11433 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cumulo della contribuzione versata presso l’assicurazione generale obbligatoria con opzione di ricongiungimento nella gestione separata ex art. 3 d.m. n. 282/1996, la pensione di vecchiaia a carico della gestione separata decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e non dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi rileva sul piano del diritto alla prestazione, non su quello della sua decorrenza. La clausola di salvaguardia di cui alla legge n. 243/2004 incide sull’individuazione dei requisiti previgenti, ma non deroga alla regola della domanda. L’art. 6, primo comma, legge n. 155/1981 non è applicabile alla fattispecie, poiché l’esercizio della facoltà di computo è ontologicamente subordinato alla richiesta dell’assicurato.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto alla gestione separata, aveva chiesto all’INPS il computo della contribuzione maturata presso l’assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottenere una pensione unica a carico della gestione separata. La domanda amministrativa era stata presentata nel maggio 2015, ma l’assicurato assumeva di avere già perfezionato al 31 dicembre 2007 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge n. 335/1995, con conseguente applicazione della clausola di salvaguardia della legge n. 243/2004.

Il giudice di primo grado e, in sede di appello, la Corte d’appello di Milano avevano riconosciuto la retrodatazione della pensione al primo giugno 2006, data di compimento dell’età pensionabile. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’applicazione dell’art. 6 legge n. 155/1981 in luogo della disciplina della gestione separata.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla decorrenza degli effetti del ricongiungimento in gestione separata del periodo contributivo coperto dall’AGO. Il quesito è se, in caso di cumulo con opzione, il diritto alla pensione decorra dal compimento dell’età pensionabile oppure dalla presentazione della domanda amministrativa.

La Corte richiama un indirizzo ormai consolidato, formatosi su controversie sovrapponibili, secondo cui la decorrenza va fissata alla data della domanda ove l’assicurato abbia inteso avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 d.m. n. 282/1996. Tale norma consente agli iscritti alla gestione separata di chiedere, nell’ambito di detta gestione, il computo della contribuzione versata presso l’AGO ai fini del diritto e della misura della pensione.

La Corte d’appello, nell’applicare l’art. 6 legge n. 155/1981, ha omesso di distinguere tra la sussistenza dei requisiti per il diritto alla pensione e la questione della decorrenza del trattamento. La distinzione è decisiva: i requisiti attengono al perfezionamento del diritto, la decorrenza non può prescindere dalla domanda.

La necessità della domanda trova conferma nello stesso art. 6, secondo comma, che àncora la decorrenza alla richiesta dell’interessato. Nella specie, l’esercizio dell’opzione è soggetto alla presentazione dell’istanza: solo da quel momento la contribuzione AGO avrebbe potuto comporre il montante utile alla liquidazione.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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