Revocatoria fallimentare, sproporzione del prezzo e onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 26004 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1, legge fall., la significativa sproporzione tra il valore del bene e il prezzo pattuito costituisce elemento costitutivo della fattispecie, il cui accertamento è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in cassazione. Non è consentito invertire l’onere della prova facendo carico al convenuto di dimostrare la congruità del prezzo, né invocare il principio di vicinanza della prova, utilizzabile solo quando è incerta la distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi. Il giudice del merito, nel risalire dai fatti noti a quelli ignorati, applica correttamente il precetto dell’art. 2729, comma 1, c.c. e non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il Fatto

Il fallimento di una società propose azione revocatoria fallimentare contro l’acquirente di un’autovettura usata. In via principale chiese dichiararsi inefficace la vendita ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 1, legge fall., per essere il valore del bene notevolmente superiore al prezzo concordato. In via subordinata chiese la revoca ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., per essere l’atto compiuto nell’ultimo semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento e con conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente.

Il Tribunale accolse la domanda principale e condannò l’acquirente a restituire il veicolo o a pagarne il controvalore. La Corte d’appello riformò integralmente la sentenza, ritenendo non provata la sproporzione e non riproposta in appello la domanda subordinata. Il fallimento ricorse per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 67, comma 1, legge fall., contestando l’erronea distribuzione degli oneri probatori e un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove. La Corte lo dichiara inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al secondo, la pretesa di un riesame del fatto è esplicita e l’apprezzamento probatorio spetta esclusivamente al giudice del merito, salvo il vizio motivazionale, qui non denunciato, rilevante nei ristretti limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (richiamate Cass. S.u. n. 8053/2014).

Anche la denuncia di erronea distribuzione degli oneri probatori non coglie il senso della motivazione. La corte territoriale ha apprezzato il materiale istruttorio per verificare se la sproporzione del prezzo rispetto al valore del bene fosse provata. A fronte di fatti noti utili a risalire in via presuntiva al fatto ignorato, ha riscontrato un fatto noto discordante, provato dal verbale dei vigili del fuoco. Ha quindi applicato correttamente l’art. 2729, comma 1, c.c.

La Corte ribadisce che la significativa sproporzione tra le prestazioni è elemento costitutivo dell’azione ex art. 67, comma 1, n. 1, legge fall. (citata Cass. n. 8635/2018). Un fatto essenziale è rimasto incerto e la domanda è stata coerentemente respinta. È il ricorrente che pretende di invertire l’onere della prova, facendo carico al convenuto di dimostrare la congruità del prezzo: ciò non è consentito, nemmeno invocando il principio di vicinanza della prova, utilizzabile solo quando è incerta la distinzione tra fatti costitutivi e impeditivi.

Il secondo motivo, per nullità della sentenza, contesta la mancata riproposizione in appello della domanda subordinata. È inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente si limita a segnalare di essersi soffermato sulla scientia decoctionis, elemento comune anche all’azione di cui al comma 1, senza che ne derivi in modo incontrovertibile la volontà di riproporre la domanda. Il terzo motivo censura l’omesso esame di documenti decisivi, ma è inammissibile perché irrilevante, riguardando una parte di motivazione aggiunta per mero tuziorismo dopo la statuizione sulla mancata riproposizione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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