Rimesse bancarie bilanciate e revocatoria fallimentare: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 26005 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, il requisito della riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria del solvens, introdotto dall’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., codifica e amplia il criterio giurisprudenziale della irrevocabilità delle rimesse bilanciate. La rimessa è irrevocabile per difetto di funzione solutoria quando risulti provato un accordo tra cliente e banca, anche per facta concludentia, in forza del quale l’istituto accorda un servizio di cassa senza funzione creditizia, purché i pagamenti siano cronologicamente e ontologicamente legati all’accreditamento della relativa provvista. Il criterio della durevolezza dell’abbattimento dell’esposizione svincola la valutazione dalla prova dell’accordo e non implica il superamento della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.

Il Fatto

La società ricorrente, in amministrazione straordinaria, ha promosso azione revocatoria nei confronti della banca ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l.fall., in relazione a tre pagamenti di importo complessivo superiore a due milioni di euro, intervenuti nel periodo sospetto, deducendone la natura solutoria e la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens.

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda per difetto di prova sulla conoscenza dell’insolvenza. La Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello con diversa motivazione, ritenendo — previo esperimento di CTU contabile — che le rimesse non avessero natura solutoria. Il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo articolato su due profili, è resistito dalla banca con controricorso e memoria illustrativa. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della soluzione di questioni devolute in pubblica udienza con ordinanze interlocutorie n. 28008/2025 e n. 28011/2025.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 49 d. lgs. n. 270/1999 e dell’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., sostenendo che la sentenza impugnata avesse escluso la natura consistente e durevole dell’esposizione debitoria e che la disciplina sulle rimesse avesse superato la tradizionale distinzione tra conto scoperto e conto passivo. Con il secondo profilo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione.

La Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità per difetto di motivazione, non collocandosi la sentenza al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il giudice di appello ha ritenuto che le rimesse non avessero ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione del correntista e ha escluso la revocabilità della terza rimessa, qualificata come bilanciata perché correlata a una corrispondente operazione di erogazione finanziaria.

Quanto alla censura di violazione di legge, il motivo è stato dichiarato inammissibile in relazione alla statuizione di irrevocabilità delle prime due rimesse, sia perché il ricorrente non ha speso argomenti sulla consistenza e durevolezza, sia perché la doglianza investe un accertamento in fatto del giudice di appello. Inammissibile è risultata anche la censura sulla terza rimessa: il ricorrente non ha censurato la statuizione secondo cui l’operazione di estinzione del prestito costituisce rimessa bilanciata, irrevocabile per assenza di natura solutoria.

La Corte ha ricostruito il quadro giurisprudenziale: la rimessa bilanciata è irrevocabile quando risulti provato un accordo, anche per facta concludentia (Cass. n. 27266/2023), in forza del quale la banca accorda un servizio di cassa senza funzione creditizia (Cass. n. 24084/2004; Cass. n. 9698/2004), purché i pagamenti siano legati all’accreditamento della provvista. L’indicazione di irrevocabilità delle rimesse in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili “durevoli” costituisce un’evoluzione del criterio delle rimesse bilanciate (Cass. n. 5848/2026; conformi Cass. nn. 5847/2026, 5849/2026, 13988/2026).

Il requisito della riduzione durevole allarga il concetto di bilanciamento oltre la connessione cronologica e ontologica tra creazione della provvista e addebito, svincolandolo dalla prova di un accordo e richiedendo che l’abbattimento dell’esposizione si sia apprezzabilmente protratto nel tempo. La sentenza impugnata ha valorizzato l’assenza di durevolezza della rimessa bilanciata, ma la relativa motivazione va corretta, poiché tale principio non ha comportato il superamento della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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