Omessa notifica del ricorso e raggiungimento dello scopo nell’apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 10044 del 18.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale disciplinato dall’art. 40 c.c.i.i., l’omessa notificazione del ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell’udienza non comporta la nullità del procedimento qualora il decreto contenga tutti gli elementi utili a identificare l’edictio actionis, avendo l’atto comunque raggiunto lo scopo di instaurare il contraddittorio. La valutazione in fatto del giudice di merito circa la sufficienza del contenuto del decreto a garantire l’esercizio del diritto di difesa non è censurabile in cassazione se non specificamente motivata. La condanna al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura è disciplinata, in via di specialità, dall’art. 51, quindicesimo comma, c.c.i.i., che richiama l’art. 96 cod. proc. civ., e non da quest’ultima disposizione in via autonoma.

Il Fatto

Il tribunale dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale di una società, su istanza di un creditore che vantava un credito per rifusione di spese legali. La società, rimasta contumace, proponeva reclamo avverso la sentenza di apertura, deducendo l’omessa notificazione del ricorso introduttivo, essendo stato notificato soltanto il decreto di fissazione dell’udienza. La corte d’appello rigettava il reclamo, ritenendo che il decreto notificato contenesse tutti gli elementi utili a identificare l’edictio actionis. La società e il suo legale rappresentante proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, ha affermato che la questione centrale riguarda la portata dell’art. 40, sesto comma, c.c.i.i. in materia di notificazione del ricorso. È emerso che la cancelleria aveva omesso di notificare il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. Tuttavia, la corte territoriale aveva accertato che il decreto di fissazione conteneva già tutti gli elementi necessari a identificare l’edictio actionis, come peraltro indicato dall’art. 40, secondo comma, c.c.i.i.

La Suprema Corte ha ritenuto che tale accertamento, non essendo stato specificamente censurato dai ricorrenti, si risolva in una valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità. La valutazione induce a ravvisare l’infondatezza delle censure a misura del raggiungimento dello scopo dell’atto in vista del contraddittorio e del diritto di difesa: il debitore conosceva il contenuto della domanda, il creditore procedente, la natura del credito e la tipologia di accertamento che avrebbe effettuato il giudice delegato.

La Corte ha inoltre rilevato la irrilevanza concreta dell’omissione, in quanto la mancata comparizione della società non era stata determinata dalla mancanza del ricorso nella PEC, ma dall’omessa lettura della stessa, che era stata aperta per la prima volta solo dopo l’accesso del curatore nominato dal tribunale. I primi due motivi sono stati pertanto dichiarati in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati.

In relazione al terzo motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della censura per non conferenza, atteso che la corte d’appello non aveva pronunciato sulle spese ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., ma aveva applicato la norma speciale di cui all’art. 51, quindicesimo comma, c.c.i.i., che richiama la prima disposizione solo come parametro. Il quarto motivo, formulato come omesso esame ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è stato parimenti ritenuto inammissibile in quanto finalizzato a un sovvertimento della valutazione motivatamente svolta dal giudice di merito in ordine alla legittimazione e all’insolvenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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