Inammissibile il ricorso per cassazione che censura la mancata ammissione di mezzi istruttori (Cass. civ. Sez. 1 n. 12766 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, le censure relative alla mancata ammissione di mezzi istruttori — quali la consulenza tecnica d’ufficio o la prova per testi — sono inammissibili in sede di legittimità, poiché il giudizio sulla necessità e utilità di tali strumenti rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in Cassazione. Il sindacato sulla valutazione degli elementi di prova integra una censura di merito, non deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il quale consente di denunciare esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Il ricorrente non può pertanto limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare il fatto specifico, il dato da cui esso risulti e la sua decisività.

Il Fatto

Con decreto del 30/06/2023, il Tribunale di Spoleto rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento Isotta Fraschini s.r.l. proposta dal fallimento Industrie Metallurgiche Spoleto s.r.l., la quale aveva chiesto l’ammissione in prededuzione di un credito per canoni di locazione, indennità di occupazione abusiva, costi del personale, prestazioni, utenze e risarcimento del danno da presenza di rifiuti. Il Tribunale riteneva le poste creditorie sfornite di prova sia in ordine all’an che al quantum, valorizzando l’assenza di criteri oggettivi e la natura di mere perizie di parte della documentazione prodotta.

Avverso tale decreto, il fallimento ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, lamentando violazione dell’art. 1591 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c. e della legge fallimentare, nonché omesso esame di fatti decisivi per la mancata ammissione di due c.t.u., della prova per testi e per la mancata considerazione di buste paga e mail prodotte. Il fallimento resistente si costituiva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi per connessione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Il tribunale aveva svolto una valutazione di pieno merito sull’intera documentazione prodotta, suscettibile di censura in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei ristretti limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

La Corte ha precisato che l’omesso esame deve rapportarsi esclusivamente a fatti storici preprocessuali e non anche a meri elementi di prova: il sindacato sulla valutazione di questi ultimi integra una censura di merito, notoriamente inammissibile in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è la censura relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, trattandosi di scelta rientrante nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in Cassazione.

Quanto al vizio di omesso esame, il ricorrente avrebbe dovuto indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il dato testuale o extratestuale da cui essi risultino, le modalità e i tempi della discussione processuale e la loro decisività, in conformità al principio enunciato da Sez. 1 n. 7472 del 2017. Tale onere non risultava adempiuto con il rigore richiesto, limitandosi il ricorso a denunciare l’omessa ammissione di mezzi istruttori.

All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e, in applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del controricorrente e della cassa delle ammende, stante la manifesta inammissibilità del ricorso e il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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