Vizio motivazionale dedotto con il n. 5 e non con il n. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26119 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione nella sua duplice declinazione della motivazione apparente e della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile attiene all’esistenza e alla tenuta logica del provvedimento e deve essere fatto valere con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo la nullità della sentenza, non con quello di cui al n. 5) del medesimo comma. È pertanto inammissibile la censura che, formalmente proposta ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., denunci un vizio motivazionale in chiave di motivazione apparente o perplessa. Sono parimenti inammissibili, perché degradano in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito, le censure che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, pongono a proprio presupposto una diversa ricostruzione dei fatti storici di causa.
Il Fatto
Un ispettorato territoriale del lavoro ha emesso due ordinanze ingiunzione nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 legge n. 689/1981, per sanzioni amministrative riferite a diversi rapporti di lavoro. Il Tribunale ha respinto l’opposizione proposta dagli interessati; la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di appello la società e il legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, articolati tra violazione di legge e vizi motivazionali. L’ispettorato ha resistito con controricorso. La questione centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, tutti riferiti alla posizione di una delle lavoratrici, e li dichiara inammissibili. In particolare, quanto al motivo proposto ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ricorda che le Sezioni unite n. 5792 del 2024 hanno ricondotto il vizio motivazionale, nella sua quadruplice declinazione, al n. 4) del medesimo articolo. Il preteso vizio, denunciato in chiave di motivazione apparente e insieme perplessa, andava quindi fatto valere deducendo la nullità della sentenza, non con il n. 5).
Nel merito delle censure, i ricorrenti non si confrontano con l’estesa motivazione resa dalla Corte distrettuale. Il giudice di appello, dopo aver giudicato non pertinente il richiamo all’art. 3 legge n. 241/1990, ha ritenuto che i vizi di motivazione dell’ordinanza ingiunzione non ne comportino la nullità e che, nella specie, i provvedimenti opposti fossero congruamente motivati, indicando per ciascuna violazione la norma applicabile, le sanzioni previste tra minimo e massimo e la pena concretamente irrogata.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per novità della questione: il dedotto denegato accesso agli accertamenti ispettivi non trova alcun cenno nel ricorso in appello, come confermano i richiami a Cass. n. 20694/2018 e Cass. n. 15430/2018. Il terzo motivo, formalmente costruito come violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ., propone in realtà una diversa valutazione delle risultanze processuali: richiamato il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 34476/2019, n. 33373/2019 e n. 25950/2020, la Corte lo dichiara inammissibile perché pone a presupposto una diversa ricostruzione del merito.
Analoga sorte toccano i motivi quinto e sesto, relativi alla posizione di un’altra lavoratrice, con i quali si denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e una motivazione illogica e contraddittoria: anche in questo caso i ricorrenti sollecitano una rivisitazione delle emergenze probatorie, mentre la Corte territoriale ha motivatamente escluso la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e ha fondato il giudizio di attendibilità anche su una testimonianza, senza elevare quelle dichiarazioni al rango di prova decisiva. Il settimo motivo, relativo a un terzo rapporto, si risolve in una critica dell’apprezzamento probatorio, diffusamente espresso dalla Corte d’appello.
L’ottavo motivo, infine, è in parte inammissibile e in parte infondato: i ricorrenti considerano solo un frammento della motivazione, omettendo che la Corte aveva confermato la non modestia dei fatti contestati, riguardanti più lavoratori e, per alcuni, lunghi periodi, e aveva giudicato congrua la determinazione delle sanzioni in rapporto ai minimi e ai massimi di legge. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.