Dimissioni per giusta causa e violazione dell’obbligo di fedeltà del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24011 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di fedeltà del lavoratore, con conseguente responsabilità risarcitoria, non esclude la sussistenza della giusta causa di dimissioni fondata sull’inadempimento del datore all’obbligo principale di corrispondere la retribuzione. I due profili, quello datoriale e quello del prestatore, restano separati e danno luogo a conseguenze giuridiche autonome, compatibili sul piano logico e giuridico: la risoluzione del rapporto per fatto del datore e il risarcimento del danno da infedeltà possono coesistere. L’accertamento della giusta causa di dimissioni, una volta passato in giudicato per effetto dell’inammissibilità della censura che lo investe, non può essere inficiato dal riconoscimento dell’inadempimento del lavoratore. La valutazione degli elementi di fatto ai fini della giusta causa e la diversa lettura delle prove restano riservate al giudice di merito e sono interdette in sede di legittimità.
Il Fatto
Il lavoratore otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per il t.f.r. vantato nei confronti della società datrice. La società proponeva opposizione e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del dipendente al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, essendo egli dimissionario in tronco, e al risarcimento dei danni da violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c., per aver svolto attività concorrenziale, sviato clientela e personale e abusato delle strumentazioni informatiche aziendali.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, riconoscendo la giusta causa di dimissioni legata al mancato pagamento delle retribuzioni di due mesi. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame della società, condannava il lavoratore al risarcimento, confermando nel resto. Entrambe le parti ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi, la Corte esamina il ricorso principale della società. La censura sull’omesso esame di fatti decisivi relativi all’insussistenza della giusta causa è inammissibile per la c.d. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.
La doglianza sulla violazione degli artt. 2119, 1366, 1375 e 1218 c.c. è parimenti inammissibile. La sussistenza della giusta causa di dimissioni, in conseguenza dell’inammissibilità della prima censura, è passata in giudicato. Tale giudicato non può essere inficiato dall’accertamento dell’avvenuta violazione dell’obbligo di fedeltà, le cui uniche conseguenze sono di natura risarcitoria. Le restanti censure attengono alla valutazione di elementi di fatto riservata al giudice di merito.
Infondata è la censura di motivazione contraddittoria ex art. 132 c.p.c. La giusta causa è stata ravvisata nell’inadempimento datoriale all’obbligo di pagare la retribuzione per due mesi. Tale obbligo non viene meno sol perché il lavoratore sia stato a sua volta inadempiente ai propri obblighi, segnatamente quello di fedeltà ex art. 2105 c.c. I due profili restano separati e producono conseguenze giuridiche distinte.
Quanto al ricorso incidentale del lavoratore, la Corte ne dichiara l’inammissibilità di tutti i motivi. La censura sulla mancata ammissione delle prove non illustra la decisività del mezzo istruttorio, come richiesto da un orientamento consolidato. La dedotta nullità per l’utilizzo di dichiarazioni rese in sede penale e di documenti tardivamente prodotti è inammissibile, perché la sentenza si fonda “anche” su tali elementi, ma il convincimento risulta formato su altre testimonianze e visure camerali. La censura sull’art. 2697 c.c. sollecita una diversa valutazione delle prove, interdetta in sede di legittimità. Infine, la censura sulle spese appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, essendo la prevalente soccombenza del lavoratore matematicamente esatta. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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