Limite minimo riposo consecutivo e onere allegazione rito lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9762 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, l’ordinanza ingiunzione può essere annullata per violazione di legge, ma non per i vizi formali derivanti dall’inosservanza delle regole del procedimento amministrativo stabilite dalla legge n. 241 del 1990, che non si applicano a tale fattispecie, prevalendo la legge speciale su quella generale. La motivazione dell’ordinanza può essere integrata dal richiamo ai verbali ispettivi, che consentono al destinatario di comprendere la contestazione e di esercitare il diritto di difesa. Nel rito del lavoro, le circostanze di fatto devono essere allegate tempestivamente nel ricorso introduttivo: la mera produzione documentale non equivale ad allegazione del fatto, né il giudice ha l’onere di esaminare documenti relativi a fatti non tempestivamente dedotti.
Il Fatto
La società datrice di lavoro e un suo legale rappresentante propongono opposizione avverso una ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro, che aveva contestato la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003 per il mancato rispetto del limite minimo di riposo consecutivo di undici ore nell’arco delle ventiquattro per alcuni dipendenti. Il verbale ispettivo era stato notificato nel settembre 2016.
Il giudice di primo grado respinge l’opposizione; la Corte d’appello conferma. I ricorrenti impugnano la decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, cui l’Ispettorato resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sufficientemente motivato il verbale ispettivo e avrebbe omesso di indicare il Responsabile del procedimento. La Corte li esamina congiuntamente e li ritiene non fondati.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento: in materia di sanzioni amministrative regolate dalla legge n. 689 del 1981, l’ordinanza ingiunzione può essere annullata per violazione di legge anche quando si accertino vizi formali, ma tra questi non rientrano le regole della legge n. 241 del 1990. Quest’ultima costituisce legge generale e cede di fronte alla disciplina speciale, che prevede garanzie di livello non inferiore. Vengono citate Cass. n. 27681 del 2005 e, in senso conforme, Cass. n. 25885 del 2009, Cass. n. 10363 del 2010, Cass. nn. 15076 e 17756 del 2014.
La Corte territoriale si è conformata a tali principi, rilevando che i destinatari erano stati compiutamente informati, tramite i verbali, delle ragioni e delle norme contestate, così da poter comprendere la violazione e predisporre le proprie difese.
Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili. Il sistema di preclusioni e decadenze del processo del lavoro imponeva agli opponenti di allegare tutte le circostanze di fatto già nel ricorso introduttivo. Non rileva che i verbali ispettivi fossero stati prodotti dall’Ispettorato: la produzione documentale non equivale all’allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo, né sussiste un onere del giudice di esaminare documenti relativi a fatti non tempestivamente allegati. Sono richiamate Cass. n. 13625 del 2019, n. 9646 del 2022, n. 1084 del 2023 e Cass. n. 14450 del 2024. Correttamente, dunque, la prospettiva di fatto avanzata solo in appello è stata ritenuta tardiva.
Anche il quinto motivo è inammissibile. La censura, pur formulata come violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha accertato la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, precisando che la tabella dei turni non poteva attestare gli orari effettivamente osservati dai singoli lavoratori. La doglianza sull’interpretazione del CCNL è inoltre nuova, non essendo stata trattata nella decisione impugnata né indicati i tempi e i modi della sua tempestiva introduzione (Cass. n. 20694 del 2018, Cass. n. 18018 del 2024).
Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e viene dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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