Accertamento obbligo del terzo: eredi non accettanti e onere probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26118 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., instaurato nei confronti dei chiamati all’eredità del debitore, l’attore è tenuto a provare che costoro hanno acquistato la qualità di eredi mediante accettazione espressa o tacita. La qualità di erede non costituisce un “fatto” ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ma l’effetto di un autonomo fatto giuridico, sicché la sua mancata contestazione non ne determina il riconoscimento. Alla contumacia dei convenuti non può attribuirsi valore di ammissione della fondatezza delle deduzioni avversarie, poiché l’art. 115 c.p.c. conferisce rilievo solo ai fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La sentenza d’appello di mero rito, poi annullata in sede di legittimità, non radica alcun giudicato interno implicito sulla qualità sostanziale delle parti.
Il Fatto
Un creditore, nell’ambito di una procedura esecutiva, agisce con il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo per far dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società datrice e il debitore esecutato e l’ammontare degli emolumenti da questa dovuti. Convenuti, oltre alla società, i presunti eredi del debitore.
Il Tribunale rigetta la domanda per carenza di prova della qualità di eredi. La Corte d’appello dichiara improcedibile il gravame per inesistenza della notifica; la Cassazione, con ordinanza rescindente, cassa con rinvio. La Corte d’appello in diversa composizione, premesso che i chiamati non hanno mai accettato l’eredità e che il termine decennale ex art. 480 c.c. è decorso, dichiara l’eredità giacente litisconsorte necessario pretermesso e rimette la causa al Tribunale per l’integrazione del contraddittorio. Propongono ricorso principale il creditore e ricorso incidentale due dei chiamati.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente principale sostiene che la precedente sentenza d’appello, non impugnata sul punto, avrebbe accertato con giudicato interno implicito la qualità di eredi dei convenuti. Il Collegio respinge la tesi: quella pronuncia era di mero rito, limitandosi a dichiarare l’improcedibilità dell’appello, ed è stata integralmente annullata con l’ordinanza rescindente. Da una decisione cassata non può trarsi alcun giudicato sulla titolarità sostanziale del rapporto.
La Corte chiarisce poi che la questione dell’acquisto della qualità di erede attiene al merito, e non alla legittimazione passiva. La Corte del rinvio, infatti, non ha risolto un problema processuale, ma ha accertato la titolarità sostanziale dal lato passivo del rapporto azionato ex art. 548 c.p.c.
Quanto all’eccepita accettazione tacita, il Collegio osserva che il ricorrente non ha allegato, né tanto meno dimostrato, che i chiamati avessero accettato l’eredità in qualsiasi forma. L’onere di allegazione e di prova incombeva sull’istante ai sensi dell’art. 2697, comma primo, c.c. Le difese dei chiamati, che si sono limitati a dichiararsi tali senza aver accettato, non integrano alcun riconoscimento.
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda i fatti, non le qualità: la qualità di erede deriva da fatti giuridici precisi, l’accettazione espressa o tacita, ed è su questi che va verificata l’eventuale contestazione. Ne consegue che l’omessa costituzione di una dei chiamati in sede di rinvio è irrilevante. Non emergono violazioni degli artt. 100, 112, 116, 167, 324 e 416 c.p.c., né dell’art. 2697 c.c.
Quanto all’art. 480 c.c., la Corte rileva che la decadenza era stata dedotta dagli stessi chiamati, e non officiosamente. Il ricorso incidentale di costoro avverso la statuizione sull’eredità giacente è inammissibile per difetto di interesse concreto ex art. 100 c.p.c.: il prosieguo del giudizio vedrà come parti la società e il curatore, non più i chiamati, dei quali è stato escluso che siano divenuti eredi. Il ricorso principale è quindi rigettato e le spese di legittimità sono compensate tra ricorrente e ricorrenti incidentali.
Nota della Redazione
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